C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE - Sentenza 5 dicembre 2002 n. 660 - Pres. Camera, Est. Andò - Ministero della Giustizia (Avv.ra Stato) c. Spada (n.c.) - (annulla T.A.R. Sicilia-Catania, sez. III, 2 novembre 2000, n. 1550).
1. Concorso - Concorso per abilitazione alla professione forense - Commissioni giudicatrici - Fungibilità dei membri effettivi con quelli supplenti - Sussiste indipendentemente dalla categoria di appartenenza.
2. Concorso - Concorso per abilitazione alla professione forense - Presidente - Presenza ai lavori delle varie sottocommissioni - Non occorre - Ragioni.
3. Concorso - Prove scritte - Valutazione - In forma numerica - Sufficienza - Obbligo di motivazione - Sussiste solo nel caso di contrasto tra i vari punteggi attribuiti dai membri della commissione giudicatrice.
1. Ai sensi dell'art. 22, commi 3, 5 e 6, del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, come sostituito dall'art. 1 L. 27 giugno 1988 n. 242, deve ritenersi che, nelle commissioni esaminatrici per gli esami di abilitazione alla professione forense, i membri effettivi siano pienamente fungibili con quelli supplenti, indipendentemente dalla categoria professionale di appartenenza (1).
2. Nelle commissioni esaminatrici per gli esami di abilitazione alla professione forense, il presidente non deve essere necessariamente presente ai lavori delle varie sottocommissioni, atteso che la funzione presidenziale non è riferita alla presenza del presidente alle adunanze delle varie sottocommissioni, bensì alla attribuzione ad esso di compiti indefettibili di coordinamento dei lavori delle sottocommissioni (2).
3. Poichè l'obbligo di motivazione ex art. 3 l. n. 241 del 7 agosto 1990 riguarda l'attività provvedimentale e non anche i giudizi e le valutazioni (3), di regola è da considerare legittima e sufficiente la valutazione degli elaborati di un concorso con la attribuzione di un punteggio numerico. Sussiste un obbligo di specifica motivazione solo in caso di contrasto tra i vari punteggi attribuiti dai membri della Commissione che faccia ipotizzare eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento (4).
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(1) C.G.A., 11 ottobre 1999, n. 437.
(2) Cons. Stato, sez. IV, 20 novembre 2000, n. 6160.
(3) Cons. Stato, sez. VI, 13 gennaio 1999, n. 14.
(4) Cons. Stato, sez. IV, 20 novembre 2000, n. 6160.
Sulle commissioni dei concorsi per abilitazione alla professione forense e sulla valutazione delle prove v. in questa Rivista:
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 15 maggio 2002 n. 2601
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 25 luglio 2001 n. 4069
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 20 novembre 2000 n. 6160
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Ordinanza 20 settembre 2000 n. 4711
TAR PUGLIA-BARI, SEZ. I - Sentenza 12 settembre 2002 n. 3940
TAR BASILICATA - Sentenza 14 febbraio 2000 n. 83
TAR LIGURIA-GENOVA, SEZ. II - Sentenza 26 aprile 2001 n. 491
A. L. TARASCO,
La tutela
giurisdizionale nel concorso per avvocato.
FATTO
Il dr. Spada partecipava all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato presso la Corte di Appello di Catania riportando per le prove scritte un punteggio insufficiente alla ammissione alle prove orali. Il dr. Spada impugnava quindi il provvedimento di esclusione ed il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sez. Staccata di Catania, sez. III, con sentenza n. 1550/01 del 10.9.2001 accoglieva, ritenuto fondate le censure relative alla composizione della Commissione, perchè sostituito il Presidente da altro soggetto e non sufficientemente motivati i giudizi sulle prove scritte.
Appella l'Avvocatura erariale, ritenuto fungibile da un supplente la funzione presidenziale della Commissione e delle sottocommissioni e immune da motivazione il giudizio espresso con attribuzione di punteggio numerico. La causa viene in discussione alla pubblica udienza del 19 settembre 2002 e trattenuta per la decisione.
DIRITTO
L'appello è fondato ed è da accogliere.
L'art. 22, comma 3, del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578, convertito in legge 22.1.1934 n. 36, come sostituito dall'art. 1 l. 27.6.1988 n. 242, prevede che le Commissioni esaminatrici per gli esami di abilitazione alla professione forense siano composte da 2 magistrati, 2 avvocati e 1 docente universitario come membri effettivi e un numero corrispondente, anche per qualifiche, di membri supplenti. Il comma 5 dello stesso articolo prevede che i membri supplenti intervengano in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.
Questo Collegio (C.G.A. 11.10.1999 n. 437) ha ritenuto che, la ratio della norma sia quella della fungibilità dei membri supplenti rispetto a quelli effettivi, indipendentemente dalla categoria professionale di appartenenza, al fine di garantire che le sessioni di esame di abilitazione si esauriscano rapidamente.
L'istituto della supplenza in presenza di qualificazione professionali idonee a garantire l'adeguata valutazione dei candidati è, del resto, preordinato ad assicurare, nel rispetto dei principi costituzionali di efficienza dell'azione amministrativa, la funzionalità e celerità dei lavori della Commissione (C.d.S., IV, 20.11.2000, n. 6160). L'art. 22, c. 6, R.D.L. n. 1578/1933 dispone che, nel caso in cui i candidati siano in numero superiore a 250, la Commissione esaminatrice venga integrata con la partecipazione di membri supplenti in modo da consentire, ferma restando l'unicità del Presidente, l'articolazione in sottocommissioni.
La questione che si propone è se il Presidente della commissione debba essere presente alle adunanze delle sottocommissioni o meno.
Un primo orientamento giurisprudenziale militava nel senso che l'interpretazione letterale della norma conducesse alla esigenza che il Presidente della Commissione fosse presente ai lavori delle varie sottocommissioni non delegando l'esercizio della funzione ai vicepresidenti (C.d.S., VI, 31.3.2000 n. 1855).
Tale orientamento è stato ulteriormente approfondito dal Consiglio di Stato (sez. IV, 20.11.2000, n. 6160) che muovendo dalle considerazioni della possibilità di delega e dalla funzione di assicurare la conformità dei giudizi attribuita al Presidente della Commissione, ha concluso nel senso che la necessità della funzione presidenziale non sia riferita alla sua presenza alle adunanze delle varie sottocommissioni, bensì alla attribuzione ad esso di compiti indefettibili di coordinamento dei lavori delle sottocommissioni.
Il Collegio aderisce a tale prospettazione rilevando che la finalità, anche acceleratoria, della istituzione delle sottocommissioni, con componenti tra di loro diversificati, non postula la necessità che il Presidente sia presente ai lavori delle singole sottocommissioni; diversamente opinando, infatti, le operazioni concorsuali sarebbero invece gravate senza, peraltro, alcun beneficio in termini di uniformità di giudizio, perchè 4 dei 5 membri sarebbero, comunque, diversi tra le varie sottocommissioni.
Fondato è anche il motivo di appello relativo alla sufficienza della valutazione degli elaborati con la attribuzione di un punteggio numerico.
La valutazione delle prove di esame e di concorsi a pubblici impieghi resta affidata ad un'ampia discrezionalità tecnica della Commissione esaminatrice, il cui esercizio è sindacabile per eccesso di potere solo sotto i profili di illogicità manifesta, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento. All'infuori di tali specifiche ipotesi la valutazione attribuita alle prove d'esame è, pertanto, insindacabile.
Il giudizio sintetico espresso in forma numerica non può, pertanto, essere ritenuto viziato per carenza di motivazione. L'obbligo di motivazione ex art. 3 l. n. 241 del 7.08.1990 riguarda, infatti, l'attività provvedimentale e non anche i giudizi e le valutazioni (C.d.S., VI, 13.01.1999 n. 14) ed è costantemente affermato in giurisprudenza che il punteggio numerico è espressione della valutazione della Commissione da integrare solo in caso di contrasto tra i vari punteggi attribuiti dai membri della Commissione che faccia ipotizzare eccesso di potere per i profili prima indicati (C.d.S., IV, 20.11.2000 n. 6160).
Per le argomentazioni esposte l'appello è fondato e va accolto.
Sussistono motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello di cui in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.
(Andrea Camera, Presidente, Antonio Andò, estensore, Vittorio Mammana, Pier Giorgio Trovato, Raffaele Carboni, componenti).
Depositata in Segreteria il 5 dicembre 2002.