TAR ABRUZZO - L’AQUILA - Sentenza 25 febbraio 2003 n. 54 - Pres. Balba, Est. De Leoni - Di Croce (Avv. Di Filippo) c. Comune di S. Egidio alla Vibrata (n.c.) - (dichiara il ricorso in parte improcedibile; condanna l’Amministrazione intimata al risarcimento del danno).
Giustizia amministrativa - Risarcimento del danno - Per tardivo rilascio dell’autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso - Configurabilità - Presupposti - Fattispecie.
In materia di edilizia, va accolta la domanda di risarcimento del danno per il ritardo nel rilascio dell’autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso di un immobile, qualora sussistano tutti gli elementi della responsabilità per fatto illecito.
Sussiste in particolare la responsabilità di un Comune per il tardivo assenso al mutamento di destinazione d’uso, originariamente negato, qualora venga accertata: a) la illegittimità del provvedimento di diniego, affermata dal Giudice anche in sede cautelare e riconosciuta dall’Amministrazione con la revoca del provvedimento negativo ed il rilascio della chiesta autorizzazione; b) l’elemento soggettivo, che deve ammettersi almeno sotto il profilo della colpa, in presenza, tra l’altro, del parere favorevole al rilascio espresso dal legale incaricato dall’Amministrazione; c) il danno; d) il nesso di causalità tra il provvedimento impugnato, che ha impedito al ricorrente di avvalersi, per la sua attività, dell’immobile di proprietà e l’evento dannoso, consistente negli esborsi che il ricorrente stesso è stato costretto per l’utilizzazione di un immobile altrui (1).
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(1) Nella specie il principio è stato affermato in quanto il ricorrente aveva dovuto sostenere i costi per la locazione di altro immobile nelle more del rilascio del provvedimento richiesto.
Secondo il T.A.R. Abruzzo, alla liquidazione del danno dovranno provvedere le parti, ai sensi dell’art.35, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall’art.7, comma 1, lett. c), della legge 21 luglio 2000, n. 202, secondo i seguenti criteri:
"- rimborso delle spese, relative alla sola locazione di locali per l’esercizio dell’attività medica, sostenute dalla ricorrente e comprovate da documenti fiscalmente regolari, relativi al periodo novembre 2000 (emanazione del provvedimento impugnato) – gennaio 2001 (pronuncia dell’ordinanza cautelare, che, per la sua natura, deve ritenersi che abbia posto in grado l’interessata di utilizzare i propri locali);
- pagamento della somma convenuta entro 60 giorni dall’accordo.
In caso di mancato accordo sarà applicabile il rimedio previsto dall’ultima parte del comma 2 dell’art. 35 citato."
Sul danno da ritardo v. in precedenza in questa Rivista:
TAR LAZIO, SEZ. III, 14 gennaio 2003 n. 96
TAR EMILIA ROMAGNA - PARMA, 25 novembre 2002 n. 852 (con commento di O. Carparelli)
TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. I, 18 aprile 2002 n. 1569
TAR ABRUZZO, SEZ. PESCARA, 25 maggio 2001 n. 533
TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. II, 12 aprile 2000 n. 2793
Per ulteriori riferimenti, si fa rinvio all'apposita pagina di approfondimento.
omissis
per l’annullamento
del provvedimento di diniego espresso sulla domanda, tendente ad ottenere il cambio di destinazione d’uso, non collegato a lavori di modifica, a abitazione civile ad ambulatorio medico di un immobile di proprietà della ricorrente;
nonché, per l’accertamento
e la declaratoria del diritto della ricorrente al cambio di destinazione d’uso dell’immobile in questione;
omissis
FATTO
Con ricorso notificato il 21 dicembre 2000, la ricorrente impugna l’atto specificato in epigrafe, con cui l’Amministrazione comunale di S. Egidio alla Vibrata ha respinto la domanda, dalla stessa avanzata al fine di ottenere il cambio di destinazione d’uso di un immobile di sua proprietà da abitazione civile ad ambulatorio medico, senza, peraltro, lavori di modifica.
Deduce:
1)- violazione e falsa applicazione dell’art. 25 della legge n. 47 del 1985, come sostituito dall’art. 4 d.l. 398/93, conv. In l. 493/93, nel testo sostituito dall’art. 2, comma 60, l. 662/1996; violazione e falsa applicazione degli att. 60 e 30 L.R. n. 18/83;
2)- eccesso di potere sotto vari profili.
Avanza, inoltre, domanda di risarcimento dei danni subiti.
L’Amministrazione intimata non si è costituita.
La domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato è stata accolta con ordinanza n. 24 del 2001
Con memoria depositata in prossimità dell’udienza pubblica, la ricorrente fa presente che l’Amministrazione comunale, con provvedimento del 6 aprile 2001, n. 5983, ha autorizzato il richiesto cambio di destinazione d’uso dell’immobile di sua proprietà, ritenendo che per questa parte possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La stessa pronunzia non può valere in riferimento alla domanda di risarcimento dei danni, poiché l’Amministrazione comunale, a fronte del persistente illegittimo ed immotivato comportamento dalla stessa tenuto, non ha provveduto a risarcire la ricorrente delle spese a cui è stata costretta, quali il pagamento di canoni di locazione di uno studio medico per svolgere la propria attività.
L’Amministrazione intimata non si è costituita.
DIRITTO
Per quanto concerne il capo impugnatorio del gravame, deve dichiararsene la improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, poiché la ricorrente ha depositato i provvedimenti in data 6 aprile 2001, n. 960 e n. 961, con i quali l’Amministrazione comunale ha, rispettivamente, revocato il provvedimento di diniego, impugnato in questa sede, ed ha assentito il chiesto mutamento di destinazione.
Il ricorso deve, invece, essere accolto, per quanto di ragione, per la parte in cui si chiede la condanna del Comune al risarcimento del danno.
Debbono ritenersi, infatti, sussistenti tutti gli elementi della fattispecie di responsabilità per illecito: la illegittimità del provvedimento di diniego, affermata da questo Tribunale anche in sede cautelare e riconosciuta dall’Amministrazione con la revoca del provvedimento negativo ed il rilascio della chiesta autorizzazione; l’elemento soggettivo, che deve ammettersi almeno sotto il profilo della colpa, in presenza, tra l’altro, del parere favorevole al rilascio espresso dal legale dell’Amministrazione avv. Scarpantoni; il danno, di cui si tratterà in seguito; il rapporto di causalità, la cui sussistenza è innegabile tra il provvedimento impugnato, che ha impedito alla ricorrente di avvalersi, per la sua attività, dell’immobile di proprietà, e l’evento dannoso, consistente negli esborsi cui la stessa è stata costretta per l’utilizzazione di un immobile altrui.
Quanto alla liquidazione del danno, ad essa dovranno provvedere le parti, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall’art. 7 , comma 1, lett. c), della legge 21 luglio 2000, n. 202, secondo i seguenti criteri:
- rimborso delle spese, relative alla sola locazione di locali per l’esercizio dell’attività medica, sostenute dalla ricorrente e comprovate da documenti fiscalmente regolari, relativi al periodo novembre 2000 (emanazione del provvedimento impugnato) – gennaio 2001 (pronuncia dell’ordinanza cautelare, che, per la sua natura, deve ritenersi che abbia posto in grado l’interessata di utilizzare i propri locali);
- pagamento della somma convenuta entro 60 giorni dall’accordo.
In caso di mancato accordo sarà applicabile il rimedio previsto dall’ultima parte del comma 2 dell’art. 35 citato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo - L’Aquila, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con riguardo all’annullamento del provvedimento impugnato;
b) condanna l’Amministrazione intimata al risarcimento del danno, nei sensi indicati in motivazione;
c) condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2000.00, in essi compreso quanto già liquidato in sede cautelare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Depositata in segreteria in data 25 febbraio 2003.