TAR ABRUZZO-L’AQUILA - Sentenza 29 gennaio 2003 n. 13
- Pres. Balba, Est. Rasola - Mastropietro (Avv.Bruno) c. Ufficio Scolastico de l’Aquila, Ministero della Pubblica Istruzione (Avv.Stato) e Commissione Concorso Direttore Generale - (accoglie).1. Giustizia amministrativa - Poteri del G.A. - Potere di disporre una verificazione - Nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità - Al fine di sindacare la valutazione di una prova scritta di un concorso - Sussiste.
2. Concorso - Prove - Prove scritte - Valutazione espressa dalla commissione di concorso - Nel caso in cui il punteggio attribuito sia risultato inattendibile a seguito di verificazione - Illegittimità - Fattispecie.
1. Nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità, le verificazioni che il giudice amministrativo può disporre possono anche essere utilizzate per accertare la sussistenza di un vizio di legittimità afferente la valutazione di una commissione di concorso, al fine di consentire l’esercizio del sindacato giurisdizionale.
2. Costituisce vizio sindacabile in sede di legittimità la notevolissima differenza esistente tra il punteggio attribuito da una commissione di concorso per la valutazione di una prova scritta e quello attribuito in sede di verificazione disposta dal T.A.R. - cui occorre attenersi per la indubbia maggiore attendibilità del giudizio - effettuata da soggetto dotato di superiore qualificazione professionale (nella specie, il T.A.R. Abruzzo aveva disposto una verificazione a mezzo di professore ordinario dell’Università dell’Aquila ed era risultato che, mentre il punteggio attribuito dalla commissione di concorso era di punti 12/40, quello attribuito dall’organo che aveva effettuato la verificazione era di punti 30,5/40) (1) (2).
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(1) Cfr. T.A.R. Abruzzo-L’Aquila, 6 maggio 2002, n. 261 (inedita).
(2) Cons. Stato, Sez. IV, 9 aprile 1999, n. 601, in Vita not. 1999, 1341 ed in Foro amm. 2000, 422, con nota di PERFETTI, secondo cui "la discrezionalità tecnica - diversa dal merito amministrativo - ricorre quando la p.a., per provvedere su un determinato oggetto, deve applicare una norma tecnica cui una norma giuridica conferisce rilevanza diretta o indiretta e tale discrezionalità, qualora si sia manifestata attraverso apprezzamenti tecnici, è sindacabile in sede giurisdizionale in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'autorità amministrativa, ma alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo".
V. anche T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Trieste, 8 gennaio 1993, n. 3, in T.A.R. 1993, I, 984 ed in Foro amm. 1993, 1872, secondo cui "qualora nei confronti del giudizio di una commissione giudicatrice di concorso vengano svolte censure di eccesso di potere, l’accertamento della sussistenza o meno di tali vizi attiene alla legittimità e non impinge in valutazioni di merito. In tali casi non è precluso al giudice amministrativo di promuovere, riguardo all’operato della Commissione, l’esecuzione dei mezzi istruttori propri della giurisdizione generale di legittimità, tra cui la verificazione".
Sull’utilizzo della verificazione nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità del G.A. v. da ult. TAR LAZIO, SEZ. I BIS – Sentenza 20 gennaio 2003 n. 240, in questa Rivista n. 1-2003 (fattispecie relativa ad esclusione da concorso per inidoneità fisica).
Sulla sindacabilità della discrezionalità tecnica nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità e sui mezzi istruttori ammissibili a tal fine v. in questa Rivista:
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Sentenza 5 marzo 2001 n. 1247 (sui limiti della sindacabilità del fatto).
TAR EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA, SEZ. I – Sentenza 12 luglio 2002 n. 928 (che ritiene in particolare ammissibile la consulenza tecnica nell’ambito della giurisdizione di legittimità).
TAR LAZIO, SEZ. II TER – Sentenza 11 luglio 2002 n. 6264 (sui casi in cui è da ritenere ammissibile la consulenza tecnica di ufficio).
D. DE CAROLIS, Brevi considerazioni sull’accesso al “fatto” da parte del giudice amministrativo mediante il sindacato sulla discrezionalità tecnica.
A. MADDALENA, La consulenza tecnica nel nuovo processo amministrativo (notazioni a margine dell’ordinanza del TAR Campania-Napoli, Sez. I, 31 ottobre 2001, n. 4799).
G. SAPORITO, Discrezionalità tecnica e buona amministrazione.
L. IEVA, Valutazioni tecniche e decisioni amministrative.
(omissis)
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
del provvedimento prot. 8950 del 10.7.2002 di depennamento dalla graduatoria concorso a cattedre classe 43/A, nonché di ogni altro atto ivi indicato.
(omissis)
Ritenuto che il ricorso va accolto per le ragioni di cui appresso.
La verificazione, disposta da questo T.A.R. con ordinanza n.321/2002 a mezzo del docente Walter Siti, ordinario di Letteratura italiana contemporanea presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università dell’Aquila, ha dato esito positivo.
Per tale ragione, deve ritenersi superata la prova scritta di italiano con il punteggio di 30,5/40 punti, che costituisce l’esito della valutazione, ampiamente e analiticamente motivata, compiuta dal docente universitario.
Va rilevato che la notevolissima differenza di punteggio esistente tra quello attribuito dalla Commissione di concorso (punti 12/40) e quello attribuito dall’Organo di verifica (punti 30,5/40), cui occorre attenersi per la indubbia maggiore attendibilità del giudizio, derivante da soggetto dotato di superiore qualificazione professionale, costituisce vizio di legittimità della valutazione della Commissione, sindacabile in sede di legittimità, come già rilevato con la sentenza di questo T.A.R. n. 261/2002 (cfr. anche C.S., sez. IV, 9.4.1999, n. 601; T.A.R. L’Aquila, 18.12.1999, n. 897).
Per le ragioni che precedono, il ricorso va accolto e, per l’effetto, dovendosi valutare l’elaborato del ricorrente con un punteggio non inferiore a punti 30,5/40, va annullato il provvedimento n. 8950 del 10.7.2002 di depennamento del ricorrente dalla graduatoria del concorso a cattedra per le classi 43/A, 50/A e 51/A, graduatorie in cui va pertanto reinserito da parte dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento.
Condanna l’Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente delle spese di causa che liquida in € 2.000, nonché le spese della verifica, che si liquidano a favore del docente Walter Siti nella misura di € 1.500.
La presente sentenza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
RELATORE PRESIDENTE
Cons. LUCIANO RASOLA SANTO BALBA
Depositata in Segreteria in data 29 gennaio 2003.