TAR EMILIA ROMAGNA, SEZ. DI PARMA - Sentenza 4 dicembre 2002 n. 878 – Pres. Cicciò, Est. Di Benedetto - Consorzio Coperative Costruzioni s.c.r.l. (Avv. Coffrini) c. Azienda Ospedaliera "Arcispedale Santa Maria Nuova" (Avv.ti Russo Valentini e Dalla Turca) e La Manutenzione s.r.l. (Avv.ti Giglio, Gazzillo e De Angelis) – (respinge).
1. Contratti della P.A. – Gara – Esclusione – Di due società tra loro collegate – Intreccio degli organi amministrativi di rappresentanza – Necessità – Riferimento al rapporto di parentela tra direttori tecnici, alle modalità di presentazione delle offerte ed alla collocazione logistica delle società – Insufficienza.
2. Contratti della P.A. – Gara – Esclusione – Di due società tra loro collegate – Unicità del soggetto che ricopra incarichi decisionali od esistenza di elementi sostanziali concernenti il contenuto delle offerte – Necessità - Fattispecie.
1. Affinché siano ritenuti sussistenti gli estremi del controllo tra imprese, richiesti dall'articolo 2359 del codice civile, necessari per procedere alla esclusione di imprese partecipanti alla stessa gara e tra loro collegate, occorre una situazione di intreccio degli organi amministrativi di rappresentanza da cui desumere una reciproca conoscenza o condizionamento delle rispettive offerte. La sussistenza di un unico centro decisionale non può invece desumersi dal vincolo familiare esistente tra i due direttori tecnici delle imprese (nella specie il direttore tecnico di un'impresa era il fratello del responsabile tecnico dell'altra impresa); nè può ritenersi sufficiente a tal fine fare riferimento alla collocazione logistica delle imprese od alla tecnica di redazione delle offerte, atteso che tali elementi non sono univoci e decisivi per individuare un unico centro decisionale o, comunque, una situazione di controllo tale da poter condizionare l'esito della gara (1).
2. La situazione di controllo tale da poter condizionare l'esito della gara ricorre soltanto nell'ipotesi in cui uno stesso soggetto ricopra incarichi decisionali in entrambe le società o quanto meno richiede che sussistano elementi precisi e concordanti concernenti non meri aspetti formali di presentazione delle offerte, bensì aspetti sostanziali concernenti il contenuto delle offerte stesse e, quindi, la possibilità di poter influire, attraverso detto comportamento, sull'esito stesso della gara (2).
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(1-2) Alla stregua del principio nella specie il T.A.R. Emilia Romagna – Sez. di Parma ha ritenuto insufficienti gli elementi indicati dalla difesa della società ricorrente per dimostrare che due imprese partecipanti alla medesima gara erano tra loro collegate.
A tal fine la difesa della ricorrente aveva evidenziato che:
1) il socio accomandatario direttore tecnico di una società era fratello del responsabile tecnico dell’altra società;
2) la corrispondenza della stazione appaltante era stata inviata alle due imprese allo stesso indirizzo;
3) entrambe le società, con le stesse date, avevano attestato di aver eseguito il sopralluogo, avvenuto in data 29 gennaio 99, due giorni prima ovvero il 27 gennaio '99 ed avevano autenticato le sottoscrizioni della predetta documentazione il medesimo giorno, davanti allo stesso ufficio del Comune di Roma;
4) entrambe le società avevano fornito la stessa elencazione, nelle offerte, delle medesime opere da subappaltare e avrebbero prodotto una polizza fideiussoria fornita dalla stessa agenzia della medesima compagnia assicurativa;ù
5) vi era coincidenza di indirizzo postale e di numero telefonico e era stata utilizzata la stessa dicitura, per alcuni aspetti, nell'offerta ed in particolare per quanto concerne la richiesta di restituzione della documentazione.
La decisione in rassegna sembra un po’ troppo formalistica e rigorosa, richiedendo degli elementi estremamente ridotti per poter provare il collegamento tra le imprese.
Sulla questione v. in precedenza in questa Rivista:
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Sentenza 1 luglio 2002 n. 3601
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 5 marzo 2002 n. 1298
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – Sentenza 15 febbraio 2002 n. 923
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Sentenza 7 febbraio 2002 n. 685
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – Sentenza 27 dicembre 2001 n. 6424
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Sentenza 28 febbraio 2000 n. 1056
TAR VENETO, SEZ. I – Sentenza 8 maggio 2002 n. 1828
TAR PUGLIA-BARI, SEZ. I – Sentenza 27 agosto 2002 n. 3727
per l'annullamento
del provvedimento con il quale è stato aggiudicato l'appalto relativo ai lavori di manutenzione edile degli Uffici dell'azienda ospedaliera per gli anni 1999- 2000- 2001;
(omissis)
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha partecipato alla licitazione privata per l'aggiudicazione dell'appalto relativo ai lavori di manutenzione edile degli Uffici dell'azienda ospedaliera per gli anni 1999- 2000- 2001 che è stato assegnato alla controinteressata.
A detta gara hanno partecipato, tra le altre, anche le imprese CO.AN s. r. l e Falvia Appalti s. a. s..
La difesa della ricorrente deduce una situazione di collegamento tra le suddette imprese che ne avrebbe dovuto determinare l'esclusione.
La partecipazione delle predette imprese ha, invece, falsato l'esito della gara perchè ha determinato una soglia di anomalia che ha consentito di ritenere valida l'offerta della controinteressata.
Invece, l'esclusione delle predette imprese, avrebbe determinato una diversa soglia di anomalia delle offerte e il ribasso della controinteressata sarebbe stato superiore alla predetta soglia e, quindi, anomala. In definitiva la partecipazione delle due imprese sopraindicata avrebbe inciso in mdo decisivo sull'esito della gara.
2. Le parti intimate si sono costituite in giudizio ed hanno contro dedotto alle avverse doglianze. L'istanza cautelare è stata respinta una prima volta con ordinanza n. 53 del '99 ed una seconda volta con ordinanza n. 91 del '99 e la causa è stata trattenuta indecisione all'udienza del 19 novembre 2002.
3. Il punto decisivo della presente causa è costituito dall'accertamento di una situazione di collegamento o meno tra le imprese CO.AN s. r. l e Falvia Appalti s. a. s., tale da determinarne l'esclusione e, conseguentemente, una diversa determinazione della soglia di anomalia.
4. In proposito il bando disponeva che nella formulazione delle offerte le ditte partecipanti dovevano presentare una "dichiarazione di non avere forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con altri soggetti partecipanti alla gara".
5. L'articolo 2359 del codice civile dispone che "sono considerate società controllate:
1) le società in cui l'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano il voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti, ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa."
6. La difesa della ricorrente ritiene sussistente una situazione di collegamento sulla base dei seguenti elementi:
- il socio accomandatario direttore tecnico della Flavia s. a. s. è fratello del responsabile tecnico dellaCo. AN s. r. l.;
- la corrispondenza della stazione appaltante è stata inviata alle due imprese allo stesso indirizzo.
Con motivi aggiunti di ricorso ha, inoltre, evidenziato che entrambe le ditte, con le stesse date, avrebbero attestato di aver eseguito il sopralluogo, avvenuto in data 29 gennaio 99, due giorni prima ovvero il 27 gennaio '99. Inoltre, avrebbero autenticato le sottoscrizioni della predetta documentazione il medesimo giorno, davanti allo stesso ufficio del Comune di Roma. Avrebbero fornito la stessa elencazione, nelle offerte, delle medesime opere da subappaltare e avrebbero prodotto una polizza fideiussoria fornita dalla stessa agenzia della medesima compagnia assicurativa. Inoltre, vi sarebbe coincidenza di indirizzo postale e di numero telefonico e avrebbero utilizzato la stessa dicitura, per alcuni aspetti, nell'offerta ed in particolare per quanto concerne la richiesta di restituzione della documentazione.
8. È da ritenere, tuttavia, che tali elementi non integrino gli estremi del controllo tra imprese, richiesto dall'articolo 2359 del codice civile, richiamato dal bando, non impugnato per questo profilo, necessario per procedere alla loro esclusione. Ne sussiste, al di là della prescrizione del bando, una situazione di intreccio degli organi amministrativi di rappresentanza da cui desumere una reciproca conoscenza o condizionamento delle rispettive offerte. In particolare la sussistenza di un unico centro decisionale non può desumersi dal vincolo familiare esistente tra il direttore tecnico di un'impresa ed il fratello, responsabile tecnico, dell'altra.
Vero è che sussiste qualche elemento di fatto che dimostra una conoscenza tra le imprese dovuta alla loro collocazione logistica od alla tecnica di redazione delle offerte ma tali elementi non sono certo univoci e decisivi per individuare un unico centro decisionale o, comunque, una situazione di controllo tale per cui possano reciprocamente influenzarsi anche in ordine allo specifico contenuto delle offerte in modo tale da poter condizionare l'esito della gara. Tale situazione ricorrerebbe soltanto nell'ipotesi in cui uno stesso soggetto ricopra incarichi decisionali in entrambe le società o quanto meno richiede che sussistano elementi precisi e concordanti concernenti non meri aspetti formali di presentazione delle offerte, bensì aspetti sostanziali ovvero concernenti il contenuto delle offerte stesse e, quindi, la possibilità di poter influire, attraverso detto comportamento, sull'esito stesso della gara.
9. Per tali ragioni il ricorso va respinto.
Sussistono giustificate ragioni della compensazione tra reparti delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo Respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, il giorno 19/11/2002.
f.to Gaetano Cicciò Presidente
f.to Ugo Di Benedetto Consigliere Rel. Est.
Depositata in Segretaria in data 4 dicembre 2002.