TAR EMILIA-ROMAGNA, SEZ. DI PARMA – Sentenza 10 gennaio 2003 n. 1 - Pres. Cicciò, Est. Di Benedetto - Manfredi (Avv. Marco Zanlari) c. Comune di Parma (n.c.) e Spagnoli (n.c.) - (accoglie).
1. Comune e Provincia - Sindaco - Ordinanze contingibili ed urgenti - Ex art. 38 della L. n. 142/1990 - Presupposti per l’adozione - Individuazione - Fattispecie.
2. Comune e Provincia - Sindaco - Ordinanze contingibili ed urgenti - Ex art. 38 della L. n. 142/1990 - Qualificazione in s.g. quali provvedimenti ordinari - Avviso di inizio del procedimento agli interessati - Va necessariamente comunicato.
1. L'esercizio del potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti, attribuito al Sindaco dall’art. 38 della legge n. 142 del 1990, presuppone la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile, cui non si potrebbe far fronte mediante ricorso agli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento (1); occorre, inoltre, che sussista e sia indicata nel provvedimento impugnato una situazione di pericolo quale ragionevole probabilità che accada un evento dannoso nel caso in cui l'Amministrazione non intervenga prontamente (2) (alla stregua del principio nella specie è stata ritenuta illegittima una ordinanza contingibile ed urgente la quale, pur affermando, in modo apodittico, che risultava la necessità di disporre la rimozione immediata di alcuni impianti collocati in difformità rispetto alle prescrizioni normative, non indicava nessuno dei presupposti sopraindicati ovvero la necessità di intervenire prontamente, per evitare un pericolo incombente, in ordine ad una situazione eccezionale ed imprevedibile; anzi, la necessità di intervenire prontamente sembrava contraddetta dallo stesso provvedimento nel momento in cui esso disponeva un adeguamento normativo dell'impianto in parola da realizzarsi entro 60 giorni dalla avvenuta notifica dell'ordinanza e quindi in un lasso di tempo talmente lungo da essere incompatibile con l'esigenza di una rimozione immediata degli impianti).
2. Nel caso in cui una ordinanza contingibile ed urgente, adottata in assenza dei presupposti di legge, vada qualificata come provvedimento ordinario, in ogni caso deve essere assistita dalle garanzie procedimentali di cui agli articoli 7 ed 8 della legge n. 241 del 1990, dovendo l'avvio del procedimento amministrativo essere comunicato al destinatario del provvedimento finale.
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(1) Cons. Stato, Sez. V, 4 febbraio 1998, n. 125.
(2) Cons. Stato, Sez. V, 2 aprile 2001, n. 1904; tale principio è stato affermato dalla giurisprudenza anche con riferimento all'articolo 38 della legge n. 142 del 1990, in quanto il collegamento con le esigenze di protezione dell'igiene e della salute pubblica, pur rappresentando un presupposto necessario per giustificare il ricorso al potere di ordinanza contingibile ed urgente, tuttavia non appare sufficiente ove non sussistano gli ulteriori particolari requisiti di urgenza e, quindi, di pericolo per la pubblica incolumità.
Sui presupposti per l’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti v. da ult. in questa Rivista:
C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE – Sentenza 9 ottobre 2002 n. 582
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Sentenza 9 ottobre 2002 n. 5423
TAR LIGURIA, SEZ. II – Sentenza 5 novembre 2002 n. 1077
TAR LAZIO, SEZ. II – Sentenza 26 giugno 2002 n. 5904
TAR LOMBARDIA-BRESCIA – Decreto presidenziale 18 gennaio 2002 n. 41
TAR LIGURIA-GENOVA, SEZ. I - Ordinanza 29 settembre 2000 n. 910
V. anche R. NOBILE, Le competenze dei dirigenti degli enti locali territoriali ed il sindaco-ufficiale di governo nel D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. Un tentativo di riconduzione ad unità del sistema.
per l'annullamento
dell’ordinanza Comunale n. 120/9743 del 14/2/2000;
(omissis)
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato deducendone l'illegittimità sotto vari profili.
Non si sono costituiti in giudizio né l'Amministrazione intimata né la controinteressata.
L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza n. 114 del 2000 e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17 dicembre 2002.
2. Il provvedimento impugnato costituisce un'ordinanza contingibile ed urgente emanata dal Sindaco. Infatti, a giustificazione del provvedimento impugnato si richiama soltanto l'articolo 38 della legge n. 142 del 1990 che prevede, appunto, proprio potere di emanare ordinanze di necessità ed urgenza.
3. Così qualificato il provvedimento impugnato va preliminarmente puntualizzato che l'esercizio del potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti, attribuito al Sindaco, presuppone la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile, cui non si potrebbe far fronte mediante ricorso agli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento (Consiglio di Stato, sezione quinta, 4 febbraio 1998, n. 125). Occorre, inoltre, che sussista e sia indicata nel provvedimento impugnato una situazione di pericolo quale ragionevole probabilità che accada un evento dannoso nel caso in cui l'Amministrazione non intervenga prontamente. Ciò è stato precisato dalla giurisprudenza anche con riferimento all'articolo 38 della legge n. 142 del 1990, l'unica norma richiamata nel provvedimento impugnato, in quanto il collegamento con le esigenze di protezione dell'igiene e della salute pubblica pur rappresentando un presupposto necessario per giustificare il ricorso al potere di ordinanza contingibili urgenze, tuttavia non appare sufficiente ove non sussistano gli ulteriori particolari requisiti di urgenza e, quindi, di pericolo per la pubblica incolumità, sopra evidenziati (Consiglio di Stato, sezione quinta, 2 aprile 2001, n. 1904).
4. Nel caso in esame il provvedimento impugnato pur affermando, in modo apodittico, che risulta la necessità di disporre la rimozione immediata degli impianti in quanto collocati in difformità rispetto alle prescrizioni normative, non indica nessuno dei presupposti sopraindicati ovvero la necessità di intervenire prontamente, per evitare un pericolo incombente, in ordine ad una situazione eccezionale ed imprevedibile. Anzi, la necessità di intervenire prontamente sembra contraddetta dallo stesso provvedimento nel momento in cui dispone un adeguamento normativo dell'impianto in parola da realizzarsi entro 60 giorni dalla avvenuta notifica dell'ordinanza e quindi in un lasso di tempo talmente lungo da essere incompatibile con l'esigenza di una rimozione immediata degli impianti.
Certamente in presenza di una situazione di irregolarità nella collocazione degli impianti termici l'Amministrazione ben può intervenire ma a tal fine dovrà utilizzare i poteri ordinari e tipici per far fronte a tali necessità.
5. Del resto il provvedimento appare illegittimo anche a volerlo qualificare, contrariamente a quanto emerge dal dato normativo richiamato nello stesso, quale provvedimento ordinario poiché, in quest'ultimo caso, appare fondata la censura diretta ad evidenziare le violazioni procedimentali di cui agli articoli 7 ed 8 della legge n. 241 del 1990 non essendo stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo al destinatario del provvedimento finale.
6. Per tali ragioni il ricorso va accolto e, per l'effetto, va annullato il provvedimento impugnato.
Sussistono giustificate ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo Accoglie e, per l'effetto, Annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, il giorno 17 dicembre 2002.
f.to Gaetano Cicciò Presidente
f.to Ugo Di Benedetto Consigliere Rel.est.
Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55 L. 18/4/82, n.186.
Parma, lì 10/01/2003.