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n. 10-2002 - © copyright.

TAR SICILIA-PALERMO, SEZ. I - Sentenza 7 ottobre 2002 n. 2904 - Pres. Giallombardo, Est. Veneziano - E.N.I. s.p.a. (Avv.ti Torroni e Todarello) c. Comune di Gela (n.c.) – (afferma la giurisdizione del G.A. e dispone incombenti istruttori).

1. Giurisdizione e competenza - Giurisdizione esclusiva del G.A. - Ex art. 34 D.L.vo n.80/1998 - Controversie in materia di occupazione acquisitiva - Vi rientrano.

2. Giurisdizione e competenza - Espropriazione per p.u. - Controversia avente ad oggetto domanda risarcitoria in ordine a definitiva acquisizione e irreversibile trasformazione di area in mancanza di un valido ed efficace decreto di esproprio (c.d. occupazione acquisitiva) - Artt. 33, 34 e 35, D.L.vo 80/1998, come modificati dall’art. 7, L. n. 205/2000 - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussiste.

1. A seguito dell’ampliamento dell’ambito della giurisdizione amministrativa operato dagli artt. 33, 34 e 35 del D.Lgs.vo n. 80/1998, così come modificati dall’art. 7 della L. n. 205/2000, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo una controversia finalizzata al conseguimento del risarcimento del danno che i ricorrenti hanno subito dalla occupazione ed irreversibile trasformazione della loro area, trasformazione che ne rende impossibile la restituzione.

2. La giurisdizione a conoscere controversie risarcitorie conseguenti ad attività di tipo espropriativo illegittimamente poste in essere dall’amministrazione deve ormai ritenersi attribuita al giudice amministrativo sia in virtù delle previsioni degli artt. 34 e 35, comma 1, del D.Lgs. n. 80/1998 – ove si facciano rientrare i procedimenti espropriativi nell’ambito della giurisdizione esclusiva nella materia urbanistica ex art. 34 (1) – che in virtù del comma 4 dell’art. 35 del D.Lgs. n. 80/1998 che, modificando il comma 3 dell’art. 7 della l. n. 1034/1971, attribuisce al giudice amministrativo tutte le domande di risarcimento del danno nell’ambito della propria giurisdizione, anche di legittimità (2).

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(1) V. in tal senso Cass., Sez. Unite, ord. 25 maggio 2000 n. 43, in questa Rivista n. 5/2000.

(2) V. in tal senso C.G.A., 14 giugno 2001, n. 296, in questa Rivista n. 6/2001.

Nel senso di ritenere sussistente la giurisdizione amministrativa per le controversie in materia di occupazione acquisitiva v. in questa Rivista:

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – Sentenza 9 luglio 2002 n. 3819 (con commento di M. BORGO)

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 14 giugno 2001 n. 3169

TAR EMILIA ROMAGNA-BOLOGNA, SEZ. I – Sentenza 4 luglio 2001 n. 958

TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO - Sentenza 6 maggio 1999

V. anche in argomento CORTE COSTITUZIONALE - Ordinanza 16 aprile 2002 n. 123

Commento di

OTTAVIO CARPARELLI
(Avvocato)

Il T.A.R. della Sicilia - Palermo, con la sentenza che si annota, ha emesso declaratoria di sussistenza della propria giurisdizione, in relazione a domanda risarcitoria avanzata - in via diretta ed autonoma, senza proposizione dell’impugnazione finalizzata al preventivo annullamento dei provvedimenti ablatori (decreto di occupazione di urgenza) - dalla ricorrente E.N.I. s.p.a.

La pretesa era stata azionata dalla prefata società per ottenere il ristoro dei danni asseritamente subìti in conseguenza dell’occupazione in via di urgenza, da parte del Comune di Gela, di un’area di proprietà, per la realizzazione di opere pubbliche relative alle reti idrica e fognante nell’ambito territoriale dell’ente locale.

Discende che - secondo la pronuncia in rassegna - un ricorso giurisdizionale avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno subito dal proprietario, espropriato di un immobile, interessato da occupazione divenuta illegittima perché protratta oltre i termini di legge, nonché irreversibilmente trasformato in opera pubblica (c.d. occupazione appropriativa), deve ritenersi rientrante nella giurisdizione del Giudice Amministrativo.

E ciò, sia in virtù delle previsioni degli artt. 34 e 35, co.1, del D. Lgs. n.80/1998 (giurisdizione esclusiva), che in virtù del comma 4, dell’art.35 del D.Lgs. n.80/1998 (giurisdizione di legittimità).

Il corredo motivazionale della decisione annotata è in sintonia sia con l’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di legittimità, che con le più recenti decisioni di merito, in materia.

Appare perentoria, e, pertanto, d’interesse, l’affermazione dei Giudici siciliani relativa all’individuazione del presupposto logico-giuridico dell’azione risarcitoria diretta (ritenuta ammissibile), fatto coincidere non con l’asserita illegittimità della procedura espropriativa svolta dall’amministrazione intimata, ma con l’intervenuta scadenza degli effetti degli atti ablativi in precedenza adottati dal Comune di Gela, senza che agli stessi avesse fatto effettivamente seguito la trasformazione dell’occupazione dell’area da provvisoria in definitiva (inesistenza del decreto di esproprio).

Nel percorso motivazionale della pronuncia, fa da corollario a tale perentoria affermazione l’altra, strettamente connessa, dell’insussistenza dell’obbligo di preventiva impugnazione - ai fini del relativo annullamento - degli atti della procedura espropriativa (c.d. pregiudiziale amministrativa), perché ritenuti sostanzialmente inesistenti; e, quindi, la possibilità, in tali casi, di azionare una pretesa risarcitoria diretta, pura ed autonoma, slegata da un preventivo giudizio di annullamento.

In ordine a tale ultima considerazione, i Giudici del T.A.R. isolano, hanno chiarito che, ove nel corso del procedimento ablatorio fosse stata rilevata la giuridica esistenza di un efficace atto espropriativo, questo avrebbe potuto costituire idoneo ostacolo all’accoglimento dell’autonoma azione risarcitoria, in considerazione dell’assenza della preventiva rimozione, mediante impugnazione, dello stesso, finalizzata all’annullamento.

Il T.A.R. Sicilia, nel caso esaminato, assegnando - ai fini dell’attribuzione della giurisdizione al G.A. - valenza non differente agli ambiti normativi di cui agli artt. 34 e 35, co.1, del D. Lgs. n.80/1998, e al comma 4, dell’art.35 del D.Lgs. n.80/1998, ha, dunque, deciso per la sussistenza della propria piena giurisdizione in materia di “c.d. occupazione acquisitiva”.

Ha, così, implicitamente affermato di potere estendere, in senso ampio, il proprio giudizio e/o sindacato di legittimità non soltanto ai provvedimenti della P.A., ma anche al rapporto tra cittadino e mano pubblica, onde verificare, nell’attività amministrativa, gli estremi della responsabilità aquiliana, ex art.2043 c.c.

Pertanto, nella fattispecie, prescindendo dal carattere consequenziale dell’azione risarcitoria rispetto a quella di annullamento preventivo dei provvedimenti ablatori, e, prescindendo dagli stessi provvedimenti ormai inefficaci, ha ritenuto proponibile ed ammissibile l’azione di ristoro proposta in via diretta dalla danneggiata, considerando l’attività amministrativa censurata dalla ricorrente come finalizzata ad ottenere tutela risarcitoria da un mero comportamento materiale della P.A.

 

 

PER LA CONDANNA

Dell’amm.ne comunale alla restituzione dell’area illegittimamente occupata in località Macchitella nell’ambito di un P.E.E.P., o comunque al risarcimento del danno per l’illecito comportamento della P.A., con interessi legali e rivalutazione monetaria;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Designato relatore alla pubblica udienza del 22.05.2002 il Consigliere Avv.to Salvatore Veneziano;

Udito l’avv.to F. Todarello per il ricorrente;

FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio la soc. ricorrente espone di avere subito nell’anno 1983 l’occupazione d’urgenza di un’area in comune di Gela, loc. Macchitella (fg. 174, part, 236, partita 26452), sulla quale l’amm.ne comunale doveva realizzare opere relative alle reti idrica e fognaria; di non avere mai ottenuto alcuna somma a titolo di indennità di espropriazione, pur avendo formalmente accettato la determinazione operata dalla Commissione prov.le presso l’U.T.E. di Caltanissetta; di non aver mai ricevuto alcun provvedimento di definitiva espropriazione e di avere appreso che le opere sarebbero state realizzate solo successivamente alla scadenza del P.E.E.P., dal quale erano previste.

In considerazione del carattere permanente dell’illecito commesso dall’amm.ne, chiede alternativamente o la restituzione dell’area, ed il risarcimento del danno per il periodo di occupazione, o il risarcimento del danno per la definitiva acquisizione delle aree da parte del Comune, previo esperimento di CTU e, comunque, in misura non inferiore a quella dell’indennità a suo tempo determinata.

L’amm.ne comunale non si è costituita in giudizio.

Alla pubblica udienza del 22.05.2002  il procuratore della soc. ricorrente ha chiesto porsi il ricorso in decisione.

DIRITTO

1. Deve, preliminarmente, affermarsi la giurisdizione di questo giudice amministrativo a conoscere la presente controversia, in conseguenza dell’ampliamento dell’ambito della giurisdizione amministrativa operato dagli artt. 33, 34 e 35 del D.Lgs.vo n. 80/1998, così come modificati dall’art. 7 della l. n. 205/2000.

Gioverà rilevare, infatti, che la controversia in esame appare finalizzata al conseguimento del risarcimento del danno che i ricorrenti avrebbero subito dalla occupazione ed irreversibile trasformazione della loro area, trasformazione che ne rende impossibile la restituzione.

Osserva, al riguardo, il Collegio che la giurisdizione a conoscere controversie risarcitorie conseguenti ad attività di tipo espropriativo illegittimamente poste in essere dall’amm.ne deve, oggi, ritenersi attribuita al giudice amministrativo sia in virtù delle previsioni degli artt. 34 e 35, co. 1, del D.Lgs. n. 80/1998 – ove si facciano rientrare i procedimenti espropriativi nell’ambito della giurisdizione esclusiva nella materia urbanistica ex art. 34 (così anche Cass. SS.UU. ord. 25.05.2000 n. 43/SU) – che in virtù del comma 4 dell’art. 35 del D.Lgs. n. 80/1998 che, modificando il co. 3 dell’art. 7 della l. n. 1034/1971, attribuisce al giudice amministrativo tutte le domande di risarcimento del danno nell’ambito della propria giurisdizione, anche di legittimità (prevalentemente sotto questo secondo profilo, C.G.A. n. 296 del 14.06.2001).

Per altro, il Collegio ritiene che la presente fattispecie, per le considerazioni che saranno di seguito svolte, rientri nella nuova giurisdizione amministrativa esclusiva ex art. 34 D.Lgs. n. 80/1998, quale controversia relativo ad un comportamento della p.A..

3. Deve, ancora, ritenersi ammissibile la domanda risarcitoria proposta a prescindere dalla impugnazione degli atti della procedura espropriativa, pure a suo tempo intrapresa dall’amm.ne, giacchè la presente fattispecie appare contraddistinta da un’occupazione temporanea, non seguita dalla definitiva espropriazione dell’area.

Presupposto logico-giuridico dell’azione risarcitoria non è, quindi, l’asserita illegittimità della procedura espropriativa svolta dall’amm.ne intimata, ma invece l’intervenuta scadenza degli effetti degli atti a suo tempo adottati, senza che l’occupazione provvisoria sia mai stata trasformata in espropriazione definitiva.

In buona sostanza, nella presente fattispecie non è dato rilevare l’esistenza di alcun atto espropriativo - gli effetti del quale possano essere considerati ostativi all’accoglimento dell’azione risarcitoria e, quindi, da rimuoversi preventivamente - mentre la domanda proposta appare finalizzata ad ottenere tutela risarcitoria da un comportamento dell’amm.ne (apprensione dell’area e sua irreversibile trasformazione), non legittimato da alcun provvedimento né di occupazione temporanea e d’urgenza (ormai scaduta) né di definitiva espropriazione (mai adottato).

4. Passando all’esame del merito della controversia, il Collegio ritiene necessario disporre disporre preliminarmente l’acquisizione dei seguenti atti:

- documentati chiarimenti in ordine alla data di approvazione ed ai termini di validità del P.E.E.P., nel quale sarebbe ricompressa l’area oggetto di occupazione;

- copia autentica delle delibere n. 776 del 6.08.1981 e n. 515 del 9.06.1981 di approvazione dei progetti tecnico-esecutivi, citate nel decreto autorizzativo all’occupazione d’urgenza;

- copia autentica del verbale di immissione in possesso e sullo stato di consistenza dell’area;

- documentati chiarimenti in ordine all’epoca di realizzazione delle opere ed allo stato attuale dell’area;

- documentati chiarimenti in ordine agli atti della procedura espropriativa, e/o di pagamento delle indennità, eventualmente posti in essere.

5. Dispone l'acquisizione degli atti citati mediante deposito presso la Segreteria della Sezione, nel termine di gg. 60 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, a cura dell'Amm.ne comunale intimata.

Rinvia al definitivo ogni pronunzia in rito, nel merito e sulle spese.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, ritenuta la propria giurisdizione sulla controversia in esame, quanto al resto, interlocutoriamente pronunziando, dispone il compimento degli adempimenti istruttori di cui in motivazione, con le modalità e nei termini ivi indicati.

Rinvia al definitivo ogni ulteriore pronunzia in rito, nel merito e sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.

Così deciso in Palermo, in Camera di Consiglio, addì 22 maggio 2002 con l’intervento di Signori Magistrati:

- GIORGIO GIALLOMBARDO Presidente,

- SALVATORE VENEZIANO Consigliere-est.

- NICOLA MAISANO Referendario

Laura Malerba, Segretario.

Depositata in Segreteria il 7.10.2002

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