TAR
SICILIA-PALERMO, SEZ. I - Sentenza
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Nel senso di ritenere sussistente la giurisdizione amministrativa per le controversie in materia di occupazione acquisitiva v. in questa Rivista:
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – Sentenza 9 luglio 2002 n. 3819 (con commento di M. BORGO)
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 14 giugno 2001 n. 3169
TAR EMILIA ROMAGNA-BOLOGNA, SEZ. I – Sentenza 4 luglio 2001 n. 958
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO - Sentenza 6 maggio 1999
V. anche in argomento CORTE COSTITUZIONALE - Ordinanza 16 aprile 2002 n. 123
Commento di
OTTAVIO
CARPARELLI
(Avvocato)
Il T.A.R. della Sicilia - Palermo, con la sentenza che si annota, ha emesso declaratoria di sussistenza della propria giurisdizione, in relazione a domanda risarcitoria avanzata - in via diretta ed autonoma, senza proposizione dell’impugnazione finalizzata al preventivo annullamento dei provvedimenti ablatori (decreto di occupazione di urgenza) - dalla ricorrente E.N.I. s.p.a.
La pretesa era stata azionata dalla prefata società per ottenere il ristoro dei danni asseritamente subìti in conseguenza dell’occupazione in via di urgenza, da parte del Comune di Gela, di un’area di proprietà, per la realizzazione di opere pubbliche relative alle reti idrica e fognante nell’ambito territoriale dell’ente locale.
Discende che - secondo la pronuncia in rassegna - un ricorso giurisdizionale avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno subito dal proprietario, espropriato di un immobile, interessato da occupazione divenuta illegittima perché protratta oltre i termini di legge, nonché irreversibilmente trasformato in opera pubblica (c.d. occupazione appropriativa), deve ritenersi rientrante nella giurisdizione del Giudice Amministrativo.
E ciò, sia in virtù delle
previsioni degli artt.
Il corredo motivazionale della decisione annotata è in sintonia sia con l’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di legittimità, che con le più recenti decisioni di merito, in materia.
Appare perentoria, e, pertanto, d’interesse, l’affermazione dei Giudici siciliani relativa all’individuazione del presupposto logico-giuridico dell’azione risarcitoria diretta (ritenuta ammissibile), fatto coincidere non con l’asserita illegittimità della procedura espropriativa svolta dall’amministrazione intimata, ma con l’intervenuta scadenza degli effetti degli atti ablativi in precedenza adottati dal Comune di Gela, senza che agli stessi avesse fatto effettivamente seguito la trasformazione dell’occupazione dell’area da provvisoria in definitiva (inesistenza del decreto di esproprio).
Nel percorso motivazionale della pronuncia, fa da corollario a tale perentoria affermazione l’altra, strettamente connessa, dell’insussistenza dell’obbligo di preventiva impugnazione - ai fini del relativo annullamento - degli atti della procedura espropriativa (c.d. pregiudiziale amministrativa), perché ritenuti sostanzialmente inesistenti; e, quindi, la possibilità, in tali casi, di azionare una pretesa risarcitoria diretta, pura ed autonoma, slegata da un preventivo giudizio di annullamento.
In ordine a tale ultima considerazione, i Giudici del T.A.R. isolano, hanno chiarito che, ove nel corso del procedimento ablatorio fosse stata rilevata la giuridica esistenza di un efficace atto espropriativo, questo avrebbe potuto costituire idoneo ostacolo all’accoglimento dell’autonoma azione risarcitoria, in considerazione dell’assenza della preventiva rimozione, mediante impugnazione, dello stesso, finalizzata all’annullamento.
Il T.A.R. Sicilia, nel caso
esaminato, assegnando - ai fini dell’attribuzione della giurisdizione al G.A. -
valenza non differente agli ambiti normativi di cui agli artt.
Ha, così, implicitamente
affermato di potere estendere, in senso ampio, il proprio giudizio e/o sindacato
di legittimità non soltanto ai provvedimenti della P.A., ma anche al rapporto
tra cittadino e mano pubblica, onde verificare, nell’attività amministrativa,
gli estremi della responsabilità aquiliana, ex art
Pertanto, nella fattispecie, prescindendo dal carattere consequenziale dell’azione risarcitoria rispetto a quella di annullamento preventivo dei provvedimenti ablatori, e, prescindendo dagli stessi provvedimenti ormai inefficaci, ha ritenuto proponibile ed ammissibile l’azione di ristoro proposta in via diretta dalla danneggiata, considerando l’attività amministrativa censurata dalla ricorrente come finalizzata ad ottenere tutela risarcitoria da un mero comportamento materiale della P.A.
PER LA CONDANNA
Dell’amm.ne comunale alla restituzione dell’area illegittimamente occupata in località Macchitella nell’ambito di un P.E.E.P., o comunque al risarcimento del danno per l’illecito comportamento della P.A., con interessi legali e rivalutazione monetaria;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Designato relatore alla pubblica
udienza del
Udito l’avv.to F. Todarello per il ricorrente;
FATTO
Con il ricorso introduttivo del
giudizio la soc. ricorrente espone di avere subito nell’anno
In considerazione del carattere permanente dell’illecito commesso dall’amm.ne, chiede alternativamente o la restituzione dell’area, ed il risarcimento del danno per il periodo di occupazione, o il risarcimento del danno per la definitiva acquisizione delle aree da parte del Comune, previo esperimento di CTU e, comunque, in misura non inferiore a quella dell’indennità a suo tempo determinata.
L’amm.ne comunale non si è costituita in giudizio.
Alla pubblica udienza del
DIRITTO
Gioverà rilevare, infatti, che la controversia in esame appare finalizzata al conseguimento del risarcimento del danno che i ricorrenti avrebbero subito dalla occupazione ed irreversibile trasformazione della loro area, trasformazione che ne rende impossibile la restituzione.
Osserva, al riguardo, il Collegio
che la giurisdizione a conoscere controversie risarcitorie conseguenti ad
attività di tipo espropriativo illegittimamente poste in essere dall’amm.ne
deve, oggi, ritenersi attribuita al giudice amministrativo sia in virtù delle
previsioni degli artt.
Per altro, il Collegio ritiene che
la presente fattispecie, per le considerazioni che saranno di seguito svolte,
rientri nella nuova giurisdizione amministrativa esclusiva ex art.
Presupposto logico-giuridico dell’azione risarcitoria non è, quindi, l’asserita illegittimità della procedura espropriativa svolta dall’amm.ne intimata, ma invece l’intervenuta scadenza degli effetti degli atti a suo tempo adottati, senza che l’occupazione provvisoria sia mai stata trasformata in espropriazione definitiva.
In buona sostanza, nella presente fattispecie non è dato rilevare l’esistenza di alcun atto espropriativo - gli effetti del quale possano essere considerati ostativi all’accoglimento dell’azione risarcitoria e, quindi, da rimuoversi preventivamente - mentre la domanda proposta appare finalizzata ad ottenere tutela risarcitoria da un comportamento dell’amm.ne (apprensione dell’area e sua irreversibile trasformazione), non legittimato da alcun provvedimento né di occupazione temporanea e d’urgenza (ormai scaduta) né di definitiva espropriazione (mai adottato).
- documentati chiarimenti in ordine alla data di approvazione ed ai termini di validità del P.E.E.P., nel quale sarebbe ricompressa l’area oggetto di occupazione;
- copia autentica delle delibere
n.
- copia autentica del verbale di immissione in possesso e sullo stato di consistenza dell’area;
- documentati chiarimenti in ordine all’epoca di realizzazione delle opere ed allo stato attuale dell’area;
- documentati chiarimenti in ordine agli atti della procedura espropriativa, e/o di pagamento delle indennità, eventualmente posti in essere.
Rinvia al definitivo ogni pronunzia in rito, nel merito e sulle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, ritenuta la propria giurisdizione sulla controversia in esame, quanto al resto, interlocutoriamente pronunziando, dispone il compimento degli adempimenti istruttori di cui in motivazione, con le modalità e nei termini ivi indicati.
Rinvia al definitivo ogni ulteriore pronunzia in rito, nel merito e sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.
Così deciso in Palermo, in Camera
di Consiglio, addì
- GIORGIO GIALLOMBARDO Presidente,
- SALVATORE VENEZIANO Consigliere-est.
- NICOLA MAISANO Referendario
Laura Malerba, Segretario.
Depositata in Segreteria il