TAR PUGLIA - BARI, SEZ. I - Sentenza 17 gennaio 2003 n. 242
- Pres. Ferrari, Est. Urbano - Ecol Consult s.a.s. (Avv.ti Follieri e Ramando) c. Aeronautica Militare 32° Stormo - Comando di Amendola (Avv. Gen. Stato) e Ministero della Difesa (n.c.) - (afferma la giurisdizione del G.O. e dichiara inammissibile il ricorso).1. Giurisdizione e competenza - Contratti della P.A. - Controversie relative alla fase esecutiva del rapporto - Riguardanti atti di revoca, di recesso, di risoluzione, di disdetta - Pur a seguito del D.L.vo n. 80/1998 - Rientrano nella giurisdizione dell’A.G.O.
2. Giurisdizione e competenza - Contratti della P.A. - Controversia relativa a provvedimento di decadenza dall’aggiudicazione - Disposto per il venir meno del rapporto di fiducia della P.A. nei confronti dell’appaltatore - In relazione a circostanze relative ad un precedente rapporto contrattuale - Giurisdizione dell’A.G.O. - Sussiste.
1. Gli atti (di revoca, di recesso, di risoluzione, di disdetta, di messa in mora) posti in essere dall'Amministrazione nell'ambito di un contratto privatistico non sono dissimili, per loro natura, dalle dichiarazioni negoziali che il privato pone in essere nell'esercizio di diritti potestativi o di facoltà riconosciutegli dalla legge o dal contratto, e rilevano unicamente come una qualsiasi pretesa civilistica che ha la sua fonte e il suo titolo nell'impegno contrattuale precedentemente assunto, rispetto al quale l'interesse dell'amministrazione non si differenzia, qualitativamente, da quello di una qualsiasi parte al mantenimento dei reciproci impegni assunti. Le controversie relative a tali atti, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 33 del D.Lvo 31 marzo 1998, n. 80, nel testo modificato dall’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto hanno ad oggetto posizioni di diritto soggettivo inerenti a rapporti contrattuali di natura privatistica, sulle quali non hanno alcuna incidenza i poteri discrezionali autoritativi della pubblica amministrazione (1).
2. Rientra nella giurisdizione dell’A.G.O. una controversia relativa ad un provvedimento amministrativo con il quale l’Amministrazione ha dichiarato una impresa decaduta dall’aggiudicazione, nel caso in cui tale provvedimento sia stato adottato non già in relazione a circostanze connesse alla procedura di aggiudicazione, bensì al venir meno del rapporto di fiducia, riposta dall’Amministrazione appaltante nell’appaltatore, essendo sorte perplessità sulla regolarità del servizio già svolto da quest’ultimo, in forza di un precedente contratto di appalto (2).
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(1) Cfr. T.A.R. Puglia-Bari, Sez. I, 10 novembre 2000, n. 4422.
Sulla giurisdizione competente a decidere le controversie riguardanti la fase esecutiva del rapporto contrattuale v. in questa Rivista:
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Sentenza 28 dicembre 2001 n. 6443
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – Sentenza 29 novembre 2000 n. 6325
TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. I – Sentenza 29 maggio 2002 n. 3177
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA - Sentenza 21 agosto 2001 n. 532
TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. I – Sentenza 21 febbraio 2001 n. 868
TRIBUNALE DI BRINDISI, SEZ. STRALCIO - Sentenza 14 febbraio 2000 n. 143.
P. VIRGA, Atti di ritiro della aggiudicazione e giurisdizione esclusiva, pubblicato anche in Giustizia amministrativa, n. 3/2002, p. 686 ss.
F. CARINGELLA e R. GAROFOLI, Riparto di giurisdizione e prova del danno dopo la sentenza 500/99.
MICHELE DE PALMA,
Brevi
osservazioni sul riparto di giurisdizione in tema di appalto di opere pubbliche.
(2) Ha osservato il T.A.R. Puglia-Bari, che la decisione di recedere dal contratto di appalto, giustificata dall’amministrazione appaltante dal venir meno della fiducia nell’appaltatore, avendo operato nell’ambito di posizioni paritetiche, non aveva degradato a interesse legittimo il diritto soggettivo della società ricorrente all’adempimento degli obblighi a carico della controparte in forza del vincolo obbligatorio sorto, ai sensi dell'art. 16, comma 4 r.d., 18 novembre 1923, n. 2440, a seguito del verbale di aggiudicazione.
Tale provvedimento, andava pertanto qualificato quale atto di "recesso" da un contratto già concluso e la relativa controversia rientrava quindi nella giurisdizione dell’A.G.O.
del decreto del Comandante dell’Aeronautica Militare 32° Stormo – comando di Amendola n. 28 del 28.2.2001, con cui veniva disposta la decadenza della ricorrente dall’aggiudicazione, intervenuta a suo favore, della licitazione privata per i avori di conduzione, gestione e manutenzione di n. 1 impianto di depurazione liquami ubicato nel sedime dell’aeroporto militare di Amendola (FG) per l’anno 2001;
della nota del 28.2.2001, prot. n. RS32- 80/2149/08 con cui veniva comunicato alla ricorrente che si era proceduto con il decreto n. 28/01 alla dichiarazione di decadenza dell’aggiudicazione;
per la dichiarazione
dell’obbligo della P.A. di sottoscrivere il contratto di appalto con la ricorrente; e
per la condanna
dell’Amministrazione al risarcimento dei danni quantificati nella somma di Lire 12.000.000= (20% dell’importo del corrispettivo del servizio), oltre svalutazione ed interessi;
(omissis)
Con ricorso notificato il 23.4.2001, la Ecol Consult Sas ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il decreto del comandante dell'Aeronautica Militare 32° stormo comando di Amendola n. 28 del 28.2.2001, con cui si é disposta la decadenza della Società ricorrente dall’aggiudicazione, intervenuta in suo favore, della licitazione privata per i lavori di conduzione, gestione e manutenzione di un impianto di depurazione liquami ubicato nel sedime dell'aeroporto militare di Amendola (Fg) per l'anno 2001.
La Società istante, quindi, ha anche chiesto che sia dichiarato l'obbligo della P.A. di sottoscrivere il contratto di appalto e l'amministrazione pubblica sia condannata al risarcimento dei danni quantificati nella somma di lire 12.000.000 (20% dell'importo del corrispettivo del servizio), oltre svalutazione ed interessi.
Sono stati dedotti i seguenti motivi:
1) Violazione del bando di gara e dei principi in materia di decadenza; eccesso di potere per carenza di presupposti, illogicità manifesta difetto di istruttoria e contraddittorietà.
La decadenza é stata pronunciata in base a circostanze di fatto non vere (non é in corso un procedimento penale a carico dell’amministratore della Ecol Consult; quest’ultimo non ha rifiutato di prorogare il servizio per il mese di febbraio dell’anno 2001).
Non sussiste, inoltre, nella specie nessuna delle ipotesi, che legittimano la pronuncia di decadenza: l’inadempimento di obblighi o degli oneri incombenti sul destinatario dell'atto da cui si decade; il mancato esercizio delle facoltà derivanti dall'atto medesimo; il venir meno dei requisiti di idoneità necessari per la costituzione del rapporto.
Viceversa, la decadenza in danno della ricorrente é stata giustificata con riferimento ad un generico, compromesso rapporto di fiducia, ingenerato dall'esame di documentazione estranea alla gara de qua, benché la natura del contratto da rinnovare escludesse che la fiducia tra le parti condizionasse il perdurare del rapporto, oggetto dell’appalto.
Del resto, l’Amministrazione appaltante, pur sostenendo di aver dubitato sul regolare svolgimento del servizio di depurazione, tanto da aver segnalato la circostanza in un esposto fatto recapitare ai Carabinieri nel mese di gennaio 2001, in quegli stessi giorni, con ciò contraddicendosi, ha invitato ugualmente la Società ricorrente ad assicurare la prosecuzione del predetto servizio anche nel successivo mese di febbraio.
2) Violazione dei principi in materia di provvedimenti di II grado e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 (difetto di motivazione).
Peraltro, se, con il provvedimento di "decadenza", l’amministrazione abbia in realtà inteso esercitare il potere di revoca, atteso che ha fatto riferimento all’interesse pubblico alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica, non di meno resterebbe ingiustificato il sacrificio della posizione giuridica della società aggiudicataria, giacché questa ha sempre adempiuto con cura il suo incarico, come é stato testimoniato, del resto, dal risultato dei prelievi eseguiti il 2.02.2001dai funzionari dell'ASL FG/3.
3) Violazione degli artt. 7 e ss. l. 7.8.1990, n. 241, perché nella specie non vi é stata alcuna comunicazione dell’avvio del procedimento di decadenza; ma, al contrario, l’unica comunicazione, ricevuta dalla ricorrente, fu di segno completamente opposto.
Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione militare ha domandato che il ricorso, infondato nel merito, sia respinto.
All’udienza pubblica il ricorso è passato in decisione.
Con il ricorso in esame, la società Ecol Consult lamenta di essere stata illegittimamente dichiarata decaduta dall’aggiudicazione disposta in suo favore dell’appalto del servizio di conduzione, gestione e manutenzione di un impianto di depurazione liquami, ubicato nel sedime dell'aeroporto militare di Amendola (Fg) per l'anno 2001, ed ha, quindi domandato che, annullato l’atto di decadenza, sia dichiarato l’obbligo dell’amministrazione appaltante di concludere il contratto di appalto e la controparte sia altresì condannata al risarcimento dei danni nella misura di lire 12.000.000 (20% dell'importo del corrispettivo del servizio), oltre svalutazione ed interessi.
Orbene, considera il Collegio che la controversia non appartiene alla competenza del giudice amministrativo.
Ed in vero, le ragioni della gravata pronuncia di decadenza non attengono a circostanze connesse alla procedura di aggiudicazione, bensì al venir meno del rapporto di fiducia, riposta dall’appaltante nell’appaltatore, essendo sorte perplessità sulla regolarità del servizio già svolto da quest’ultimo, in forza del precedente contratto di appalto.
Ebbene, il provvedimento gravato, pur qualificato come atto di "decadenza" dal precedente provvedimento di affidamento dell’appalto, tuttavia, tale non si configura, poiché non è stato adottato per rimediare a vizi di legittimità coevi alla deliberazione di aggiudicazione, ma in considerazione di circostanze di fatto emerse dopo la conclusione della procedura concorsuale e che hanno consigliato di porre fine al rapporto giuridico con la ditta assuntrice dei lavori.
In vero, quello gravato va qualificato quale atto di "recesso" da un contratto già concluso.
Orbene, in quanto atto di concreta manifestazione di autonomia privata, non sono, perciò, configurabili nei confronti dello stesso le censure di illegittimità dedotte dalla Società ricorrente, proprie del cattivo esercizio della potestà autoritativa della P.A..
Com’é noto, infatti, gli atti amministrativi posti in essere dall'Amministrazione nell'ambito di un contratto privatistico (atti di revoca, di recesso, di risoluzione, di disdetta, di messa in mora) non sono dissimili, per loro natura, dalle dichiarazioni negoziali che il privato pone in essere nell'esercizio di diritti potestativi o di facoltà riconosciutegli dalla legge o dal contratto, e rilevano unicamente come una qualsiasi pretesa civilistica che ha la sua fonte e il suo titolo nell'impegno contrattuale precedentemente assunto, rispetto al quale l'interesse dell'amministrazione non si differenzia, qualitativamente, da quello di una qualsiasi parte al mantenimento dei reciproci impegni assunti.
Peraltro, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 33 del D.Lvo 31 marzo 1998, n. 80, nel testo modificato dall’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, - che ha devoluto "ratione materiae" alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto le procedure di affidamento di pubbliche forniture - resta ferma - come ha avuto occasione di precisare anche questo Tribunale (Sez. I, n. 4422 del 10 novembre 2000) - la giurisdizione del giudice ordinario per tutte le controversie sorte nella fase successiva alla conclusione del contratto, in quanto hanno ad oggetto posizioni di diritto soggettivo inerenti a rapporti contrattuali di natura privatistica, sulle quali non hanno alcuna incidenza i poteri discrezionali autoritativi della pubblica amministrazione.
Pertanto, il ricorso in esame va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, giacché la decisione di recedere dal contratto di appalto, giustificata dall’amministrazione appaltante dal venir meno della fiducia nell’appaltatore, avendo operato nell’ambito di posizioni paritetiche, non ha degradato a interesse legittimo il diritto soggettivo della società ricorrente all’adempimento degli obblighi a carico della controparte in forza del vincolo obbligatorio sorto, ai sensi dell'art. 16, comma 4 r.d., 18 novembre 1923, n. 2440, a seguito del verbale di aggiudicazione n. 798 in data 18.1.2001.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.
Il tribunale amministrativo regionale per la puglia Sede di Bari - Sezione I, dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2002 con l’intervento dei Magistrati:
Dott. GENNARO FERRARI PRESIDENTE
Dott. AMEDEO URBANO CONSIGLIERE, Rel.
Dott. FEDERICA CABRINI REFERENDARIO.
Depositata in segreteria in data 17 gennaio 2003.