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Giurisprudenza
n. 6-2002 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 27 maggio 2002 n. 2899 - Pres. Venturini, Est. Rulli - Fallimento Colajori (Avv. Delli Santi) c. Comune di Colleferro (Avv.ti Davoli e Lavitola), Regione Lazio (n.c.) e Soc. B.P.D. Difesa e Spazio (oggi Fiat Avio) (Avv.ti Predieri, Lavitola e Pieroni) - (conferma T.A.R. Lazio, Sez. I, 16 febbraio 1990, n. 183).

1. Edilizia ed urbanistica - Strumenti urbanistici generali - Adozione - Motivazione delle destinazioni impresse - In genere non occorre - Riferimento ai criteri generali seguiti nell'impostazione del piano - Sufficienza.

2. Edilizia ed urbanistica - Strumenti urbanistici generali - Varianti specifiche ed ad oggetto circoscritto - Adozione - Motivazione puntuale e concreta - Occorre.

1. In sede della adozione di uno strumento urbanistico generale ovvero di una sua variante, le scelte discrezionali dell'Amministrazione riguardanti la destinazione di singole aree non necessitano di apposita motivazione, oltre quelle che si possono evincere dai criteri generali seguiti nell'impostazione del piano e salva, peraltro, la necessità di una congrua indicazione delle diverse esigenze che si sono dovute conciliare e la coerenza delle soluzioni predisposte con i criteri tecnico-urbanistici in precedenza stabiliti (1).

2. Una motivazione puntuale e concreta è tuttavia necessaria nell'ipotesi di variante avente finalità specifica ed oggetto circoscritto, ovvero quando la nuova disciplina venga a travolgere aspettative legittime qualificate da speciali atti dell'amministrazione (come ad es. nel caso di preesistenza di una lottizzazione convenzionata) (2).

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(1-2) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 7 marzo 1997, n. 217; id., 5 maggio 1997, n. 481; id., 4 dicembre 1998, n. 1732; id., 1 settembre 1999, n. 1388 e 3 luglio 2000, n. 3646.

Sull'obbligo di specifica motivazione in sede di adozione di una variante con la quale si reiterano vincoli a contenuto espropriativo v. in questa rivista da ult. TAR LOMBARDIA-BRESCIA - Sentenza 27 febbraio 2002 n. 372  e CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 6 febbraio 2002 n. 664 ().

Sull'insussistenza dell'obbligo di motivare le scelte urbanistiche e sul potere del G.A. di verificare la logicità delle scelte compiute v. TAR FRIULI-VENEZIA GIULIA - Sentenza 22 dicembre 2001 n. 933 ().

Sull'obbligo di specifica motivazione per la reiezione delle osservazioni od opposizioni avverso il P.R.G. presentate dai proprietari v. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 15 luglio 1999 n. 1237, TAR LOMBARDIA-BRESCIA - Sentenza 20 luglio 2001 n. 610 ().

Sulla sussistenza di una specifica motivazione nel caso di piano di lottizzazione in precedenza approvato v. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 2 dicembre 1999 n. 1785.

Sulla necessità di una motivazione specifica nel caso di cambiamento peggiorativo della precedente destinazione di zona v. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 9 aprile 1999 n. 594.

 

 

F A T T O

Con separati ricorsi proposti dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio la soc. Immobiliare Colajori (che aveva acquistato una vasta area di terreno per la quale erano state rilasciate 24 licenze edilizie) impugnava la delibera del Comune di Colleferro (n. 92 del 28 maggio 1979) di adozione di una variante al P.R.G. del comune stesso con la quale l'area di proprietà della Società, inizialmente inserita in zona agricola, veniva destinata a vincolo di rispetto dell'abitato nonché la delibera regionale (n. 4719 del 17 luglio 1984) di approvazione della detta variante.

In quella sede si deduceva l'illegittimità delle scelte urbanistiche così poste in essere dal Comune di Colleferro per eccesso di potere per sviamento in quanto concretamente finalizzata a sanare, senza motivazione alcuna, la posizione della vicina Soc. SNIA (successivamente BPD Difesa e Spazio ed oggi Fiat Avio) che eserciterebbe abusivamente un'attività balistica. La stessa delibera regionale di approvazione sarebbe viziata per mancanza di motivazione in ordine all'accoglimento parziale da parte del Comune delle osservazioni presentate dalla originaria ricorrente e per aver reintrodotto d'ufficio l'originaria destinazione a "zona di rispetto dell'abitato".

Il T.A.R. adito, previa riunione, ha respinto i ricorsi sul rilievo che le costruzioni fino ad allora realizzate non avevano caratteristiche di "abitazioni rurali" consentite dal vigente strumento urbanistico ma avevano sostanzialmente realizzato una lottizzazione non autorizzata; siffatta situazione non poteva far sorgere in capo alla Società ricorrente una posizione di affidamento perché il Comune prendesse in specifica considerazione il sacrificio che la variante contestata avrebbe imposto alla Società stessa. Aggiunge il T.A.R. che la modifica della destinazione dell'area in questione appare congrua ed immune dai lamentati vizi di illogicità ed irrazionalità.

Per resistere al giudizio si sono costituititi il Comune di Colleferro e la Società intimata i quali chiedono la reiezione dell'appello perché infondato.

Alla pubblica udienza del 4 dicembre 2001, su concorde richiesta delle parti la controversia è passata in decisione.

D I R I T T O

1. Come già precisato nella esposizione del fatto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto i ricorsi proposti dall'allora Immobiliare Colajori sul rilievo che le costruzioni realizzate sull'area di proprietà della stessa sarebbero state abusive ed in contrasto con le previsioni del vigente strumento urbanistico che avevano classificato la zona in questione come "zona agricola" così che la variante (oggetto di gravame) che quella destinazione ha modificato non ha inciso su posizioni di giuridiche consolidate il cui sacrificio sarebbe stato possibile solo attraverso una congrua motivazione.

Nell'appello volto all'annullamento della decisione qui contestata il Fallimento Colajori deduce la erroneità della detta decisione per la parte in cui non ha rilevato che il terreno di cui si discute era edificabile tanto che erano state rilasciate ben 24 licenze di costruzione di cui 17 portate ad esecuzione per una volumetria totale di mc. 57.222. Afferma, ancora, che la variante in questione appare il frutto della influenza esercitata dall'allora SNIA per regolarizzare la propria posizione, circostanza questa non rilevata dal giudice di primo grado.

2. Il Collegio ritiene che le tesi svolte e le conclusioni alle quali si è pervenuti in quella sede possono essere condivise non essendo sufficienti per giungere ad una diversa soluzione le opposte argomentazioni di parte appellante.

In primo luogo, è necessario provvedere a puntualizzare alcune circostanze in punto di fatto, così come poste in rilievo dal T.A.R.

L'area di proprietà della Società originaria ricorrente, in base al Piano Regolatore Generale del Comune di Colleferro, risalente al 1963, era inserita in zona 1° agricola. Per tale zona l'art. 22 delle relative norme di attuazione espressamente prevedeva possibilità edificatoria per le sole costruzioni con caratteristiche prettamente rurali (punto a); nei punti successivi erano poi definiti i necessari elementi distintivi; l'ultimo comma aggiungeva, infine, che "in casi eccezionali, a giudizio insindacabile dell''amministrazione comunale, dopo sentito il parere della Commissione edilizia, potranno essere concesse costruzioni di diversa entità e natura""

Ora è vero , come si afferma dall'appellante, che erano state rilasciate ai propri danti causa, ventiquattro licenze edilizie, ma è altrettanto vero che quei provvedimenti autorizzatori non trovavano alcun riscontro nello strumento urbanistico e nemmeno facevano riferimento alla possibilità derogatoria di cui all'ultimo comma del citato art.22 come è vero che gli edifici in parte in concreto realizzati, peraltro anche in difformità delle stesse modalità esecutive previste nelle relative licenze, avevano dato luogo, per l'estensione dell'area asservita e per il volume edilizio realizzato, ad una forma di lottizzazione mai autorizzata; è anche vero che gli interessati avevano presentato una piano di lottizzazione, tuttavia mai approvato dalla competente Regione.

Le predette circostanze trovano conferma nella documentazione versata in atti ed in particolare nella sentenza in data 31 ottobre 1975 con la quale il Pretore di Velletri aveva condannato i precedenti proprietari dell'area e l'amministratore dell'Immobiliare Colajori per i reati di lottizzazione abusiva e di costruzione in difformità delle modalità esecutive della licenza edilizia. Lo stesso Comune provvedeva successivamente all'annullamento delle licenze non portate a completa esecuzione, mentre la nuova destinazione urbanistica consente - oggi - il permanere delle costruzioni già realizzate avendo inserito parte del terreno in zona di completamento. E che l'area in discorso non fosse edificabile è ribadito anche nella consulenza tecnica d'ufficio redatta per il tribunale di Velletri in data 20 dicembre 1979 (cfr. pagine 4 e 5).

3. Appare quindi corretto il presupposto dal quale si è mosso il giudice di primo grado per la parte in cui ha ritenuto che la posizione della Società interessata non fosse idonea a concretare una situazione di affidamento tale da richiedere, nell'adottata variante, una motivazione puntuale circa le ragioni per le quali veniva preferita una destinazione ad un'altra.

In proposito è sufficiente ricordare che in occasione della formazione di uno strumento urbanistico generale ovvero di una sua variante, le scelte discrezionali dell'Amministrazione riguardo alla destinazione di singole aree non necessitano di apposita motivazione, oltre quelle che si possono evincere dai criteri generali seguiti nell'impostazione del piano e salva, peraltro, la necessità di una congrua indicazione delle diverse esigenze che si sono dovute conciliare e la coerenza delle soluzioni predisposte con i criteri tecnico urbanistici in precedenza stabiliti e per tale specifico profilo non vi è censura nell'appello in esame.

Una motivazione puntuale e concreta è invece necessaria nell'ipotesi di variante avente finalità specifica e oggetto circoscritto, e quando la nuova disciplina venga a travolgere aspettative legittime qualificate da speciali atti dell'amministrazione, come nel caso di preesistenza di una lottizzazione convenzionata (in termini, di questa stessa Sezione, cfr. tra le altre, n. 217 del 7 marzo 1997, n. 481 del 5 maggio 1997, n.1732 del 4 dicembre 1998, n. 1388 del 1 settembre 1999 e n.3646 del 3 luglio 2000). E quest'ultima ipotesi non si è verificata nel caso in esame essendo stata esclusa l'esistenza di una lottizzazione anche in sede di gravame avverso l'ordinanza sindacale di annullamento di parte delle licenze edilizie in precedenza assentite ai precedenti proprietari dell'area e successivamente volturate a favore della Immobiliare Colajori (T.A.R. Lazio n. 724 del 29 marzo 1985, confermata in appello dalla Sezione).

4. E' poi infondato l'ulteriore rilievo con il quale si affermava e si ribadisce che sarebbe mancata, da parte del comune di Colleferro una valutazione comparativa tra gli interessi della Società appellante e quelli dell'allora Soc. SNIA (i cui impianti sono situati per la maggior parte nel comune di Segni) atteso che, come si è avuto modo si precisare, le costruzioni già realizzate sono state sanate con la previsione della costruzione di infrastrutture primarie e secondarie; motivi di sicurezza hanno poi consigliato la destinazione ad area per impianti industriali per il terreno su cui insiste lo stabilimento della controparte e di tutto ciò è dato espressamente atto sia nella delibera comunale di adozione della variante sia in quella regionale di approvazione sicchè diventa irrilevante la valutazione circa la ritualità, sotto il profilo urbanistico ed edilizio, della posizione di quest'ultima società.

5. In conclusione l'appello proposto va respinto con conseguente conferma della decisione di primo grado.

Sussistono motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quarta, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe e, per l'affetto, conferma la statuizione impugnata.

Compensa tra le parti le spese e gli onorari del grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 4 dicembre 2001, in camera di consiglio, con l'intervento dei signori:

Lucio Venturini Presidente

Cesare Lamberti Consigliere

Dedi Rulli Consigliere, estensore

Maria Grazia Cappugi Consigliere

Giuseppe Carinci Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Depositata il 27 maggio 2002.

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