TAR LOMBARDIA-BRESCIA – Sentenza 27 febbraio 2002 n. 372 - Pres. Mariuzzo, Est. Caputo - Arrigoni (Avv.ti G. Cadei e R. Bonardi) c. Comune di Ponteranica (Avv. N. Zetti) - (accoglie).
1. Edilizia ed urbanistica - Piano regolatore generale - Vincoli a carattere espropriativo - Reitera a seguito del decorso del termine quinquennale - Motivazione specifica - Necessità - Parametri da valutare - Individuazione.
2. Edilizia ed urbanistica - Piano regolatore generale - Vincoli a carattere espropriativo - Reitera a seguito del decorso del termine quinquennale - Mediante variante generale - Non fa venir meno l’obbligo della motivazione.
3. Edilizia ed urbanistica - Piano regolatore generale - Vincoli a carattere espropriativo - Reitera a seguito del decorso del termine quinquennale - Rinvio alla relazione tecnica allegata alla variante generale - Nel caso in cui quest’ultima non contenga una specifica motivazione - Illegittimità.
1. La reitera di vincoli a contenuto espropriativo divenuti inefficaci a seguito del decorso del termine quinquennale va adeguatamente motivata, dovendosi procedere non solo ad una comparazione tra gli interessi pubblici e privati coinvolti in stretta e specifica relazione all’area gravata dal vincolo reiterato (1), ma anche alla specifica valutazione di una serie di parametri oggettivi e precisamente: a) la persistenza dell’interesse pubblico e la sua attualità; b) l’indicazione delle ragioni del ritardo; c) la precisazione delle iniziative mediante le quali il procedimento ablativo verrà portato a compimento; d) la ragionevole dimostrazione, sulla scorta della situazione dei luoghi, che la rinnovazione del vincolo sulla stessa area è necessaria per realizzare l’opera o l’intervento pubblico.
2. La reiterazione di vincoli a contenuto espropriativo effettuata con variante generale non fa venire meno gli incombenti motivazionali, poiché ciò che conta è il tipo di determinazione adottata e non l’ambito territoriale oggetto della disciplina in cui si inserisce la determinazione reiterativa (2).
3. E’ illegittima, per difetto di motivazione, una delibera con la quale l’Autorità comunale, nell’adottare una variante generale al P.R.G. con la quale reitera un vincolo a contenuto espropriativo divenuto inefficace a seguito del decorso del termine quinquennale, si limita a fare rinvio alla relazione illustrativa che correda la variante, nella quale la reitera non viene adeguatamente giustificata (3).
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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14 maggio 1999, n. 847; id., Sez. V, 1 dicembre 1999, n. 2020.
(2) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15 maggio 2000, n. 2706.
(3) Ha osservato nella specie il TAR Lombardia che la relazione illustrativa, oltre a non essere astrattamente strumento idoneo alla ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti dalla reiterazione del vincolo, nella specie non dava conto delle ragioni che avevano indotto a scegliere la stessa area già vincolata; né era stata precisata l’attualità dell’interesse pubblico sulla base di rinnovate indagini tecniche che giustificavano la reiterazione.
Con la relazione illustrativa alla quale la variante faceva riferimento era stato semplicemente dato atto che la "variante consiste nel confermare a spazio pubblico e propriamente percorso pedonale della larghezza massima di mt. 3,00 e a parcheggio l’area 5.1 (proprietà Arrigoni)"; tale motivazione, come già detto, era del tutto insufficiente.
Ha rilevato in generale lo stesso TAR che nella giurisprudenza in materia è rilevabile un indirizzo costante, senza soluzione di continuità, verso l’incremento sia in senso quantitativo che qualitativo dell’onere motivazionale dei provvedimenti di reitera di vincoli espropriativi.
Anche se in un primo tempo era stato ritenuto sufficiente che l’amministrazione affermasse la persistente pubblica utilità delle opere e degli interventi (Cons. Stato, Sez. IV, 12 marzo 1996 n. 305), successivamente si è invece affermato, alla stregua della sentenza resa dalla Corte Costituzionale n. 179 del 1999, che si deve procedere alla comparazione tra gli interessi pubblici e privati coinvolti in stretta e specifica relazione all’area gravata dal vincolo reiterato (Cons. Stato, Sez. IV, 14 maggio 1999 n. 847; id., Sez. V, 1 dicembre 1999 n. 2020).
Si è altresì ancorata la motivazione ad una serie di parametri oggettivi: oltre alla persistenza dell’interesse pubblico ed alla sua attualità, si devono aggiungere l’indicazione delle ragioni del ritardo; la precisazione delle iniziative mediante le quali il procedimento ablativo verrà portato a compimento; ed infine la ragionevole dimostrazione, sulla scorta della situazione dei luoghi, che la rinnovazione del vincolo sulla stessa area è necessaria per realizzare l’opera o l’intervento pubblico.
V. in argomento in questa Rivista:
CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 20 maggio 1999 n. 179, pag. http://www.giustamm.it/corte/cost1999-0179.htm
CONSIGLIO DI STATO, AD. PLEN.- Sentenza 22 dicembre 1999 n. 24, pag. http://www.giustamm.it/private/cds/cdsadplen_1999-24.htm
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, SEZ. II - Sentenze 2 agosto 2001, con nota di G. SAPORITO, I vincoli ultraquinquennali preordinati all'esproprio violano il diritto al rispetto della proprietà, pag. http://www.giustamm.it/private/corte/corteurdiruomo_2001-08-02.htm
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 13 dicembre 1999 n. 2107, pag. http://www.giustamm.it/private/cds/cds5_1999-2107.htm
CONSIGLIO DI STATO, SEZ IV- 14 maggio 2000 n. 2934, pag. http://www.giustamm.it/cds1/cds4_2000-2934.htm
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – Sentenza 13 dicembre 2001 n. 6238, pag. http://www.giustamm.it/private/cds/cds4_2001-12-13.htm
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – Sentenza 29 ottobre 2001 n. 5628, pag. http://www.giustamm.it/private/cds/cds4_2001-10-29-1.htm
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – Sentenza 6 febbraio 2002 n. 664, pag. http://www.giustamm.it/private/cds/cds4_2002-02-06-2.htm
TAR FRIULI-VENEZIA GIULIA - Sentenza 22 dicembre 2001 n. 933, pag. http://www.giustamm.it/private/tar/tarfriulivg_2001-12-22.htm
TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. I – Sentenza 8 febbraio 2001 n. 603, pag. http://www.giustamm.it/private/tar/tarcampaniana1_2001-603.htm
TAR LIGURIA, SEZ. I – Sentenza 1° febbraio 2001 n. 89, pag. http://www.giustamm.it/private/tar/tarliguriage1_2001-89.htm
S. PELILLO, Reiterazione di vincoli urbanistici preordinati ad espropriazione per pubblica utilità e tutela giurisdizionale. Notazioni a margine della sentenza della Corte Costituzionale 20 maggio 1999 n. 179, pag. http://www.giustamm.it/articoli/pelillo_vincoli.htm
Id., Attività pianificatoria e reiterazione dei vincoli urbanistici. L'intervento del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, pag. http://www.giustamm.it/articoli/pelillo_vincoli2.htm
R. GISONDI, Vincoli conformativi ed espropriativi nelle applicazioni giurisprudenziali dell'art. 5 bis L. 359/92, pag. http://www.giustamm.it/articoli/gisondi_vincoli.htm
PER L'ANNULLAMENTO
delle deliberazioni del Consiglio comunale di Ponteranica del 24.11.98, 17.03.99 aventi rispettivamente ad oggetto adozione di variante n. 2 al P.R.G. ed esame delle osservazioni e approvazione definitiva; e di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente e
(omissis)
FATTO
Cesare Arrigoni, proprietario di un appezzamento di terreno nel Comune di Ponteranica con destinazione a servizi pubblici- verde attrezzato- parcheggio- passaggio pedonale, ha impugnato le deliberazioni del Consiglio comunale di adozione ed esame delle osservazioni relative alla variante n. 2 al P.R.G.
La variante incide sull’area di proprietà del ricorrente poiché reitera il vincolo preordinato all’esproprio , già adottato nel 1991, su di una superficie di 1640 mq che viene nuovamente destinata a strada e percorso pedonale.
Le deliberazioni impugnate, secondo le argomentazioni contenute nell’atto introduttivo, non darebbero alcun conto dei motivi di interesse pubblico, comparati con quello privato insito nel diritto di proprietà del ricorrente, che rendono necessaria la reiterazione del vincolo decaduto per il decorso del termine quinquennale previsto all’art. 2 l.n. 1187/68.
Strettamente conseguenti sono le censure che sorreggono l’impugnazione:
Eccesso di potere per difetto di motivazione;
Eccesso di potere per insufficienza, genericità e approssimazione della motivazione.
La reiterazione dei vincoli urbanistici a contenuto espropriativo, decaduti per il decorso del termine quinquennale, sarebbe consentita alla condizione che l’amministrazione spieghi in modo circostanziato e puntuale con specifico riferimento all’area incisa dal vincolo le esigenze pubbliche che legittimano la sua permanenza.
Nel caso che ne occupa, tale condizione secondo il ricorrente, non sarebbe stata rispettata.
L’amministrazione si è costituita instando, in limine, per l’irricevibilità e inammissibilità del ricorso e, nel merito, per la sua infondatezza.
Accolta la domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati ( ord. n. 214/01), la causa su richiesta delle parti è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato le deliberazioni del Consiglio comunale di Ponteranica relative al procedimento di adozione della variante urbanistica al vigente Piano regolatore nella parte in cui reitera il vincolo di destinazione a "servizi pubblici", originariamente imposto nel 1991 e pertanto decaduto per effetto del decorso del termine quinquennale, sull’area di proprietà del ricorrente.
La trama argomentativa dell’impugnazione muove dall’assunto che la condizione di legittimità della reiterazione del vincolo urbanistico, a contenuto espropriativo già decaduto, uniformemente individuata dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa nella congrua e specifica motivazione sull’attualità delle previsione comparata con gli interessi privati coinvolti, non si sarebbe sostanziata.
Preliminarmente vanno respinte le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità del ricorso sollevate dall’amministrazione resistente.
Esse si basano sul fatto che la variante impugnata sarebbe sostanzialmente confermativa del progetto preliminare ( approvato il 24.05.96) avente ad oggetto il passaggio ciclo- pedonale il cui tracciato grava sull’area di proprietà del ricorrente.
Sicchè, secondo il Comune, quest’ultimo avrebbe dovuto impugnare il progetto costituente atto lesivo dell’interesse fatto valere in giudizio.
In contrario va affermato che solo con la reiterazione del vincolo decaduto, operata con la variante impugnata, si è concretamente realizzata la lesione dell’interesse privato scaturente dalla conservazione della originaria destinazione a servizio pubblico dell’area di proprietà.
Del resto il progetto preliminare ha la (principale) funzione di rappresentare agli organi pubblici decidenti le caratteristiche salienti dell’opera pubblica, la cui effettiva realizzabilità è comunque subordinata, ai sensi dell’art. 14, comma 6, l. 11 febbraio 1994 n. 109 come mod. dalla l. 18 novembre 1998 n. 415, alla previa conformità del progetto agli strumenti urbanistici vigenti.
Nel merito il ricorso è fondato.
La questione oggetto di cognizione è circoscritta all’individuazione del contenuto sufficiente per cui possa dirsi assolto l’onere di motivare la reiterazione del vincolo decaduto per decorso del termine quinquennale.
Anche il Comune concorda sul fatto che la motivazione della reiterazione sia onere necessario: la controversia si incentra nello stabilire in che cosa esso consista; quale sia il livello ( minimo) da attingere ; quali requisiti debba contenere.
L’amministrazione infatti ribadisce che la motivazione per relationem, mediante il rinvio alla relazione illustrativa che correda la variante, laddove afferma che la " variante consiste nel confermare a spazio pubblico e propriamente percorso pedonale della larghezza massima di mt. 3,00 e a parcheggio l’area 5.1 (proprietà Arrigoni)" sarebbe all’uopo sufficiente.
L’indagine diacronica della giurisprudenza evidenzia un indirizzo costante, senza soluzione di continuità, verso l’incremento sia in senso quantitativo che qualitativo dell’onere motivazionale.
Sebbene, in un primo torno di tempo, si sia ritenuto sufficiente che l’amministrazione affermi la persistente pubblica utilità delle opere e degli interventi( Cons. St., sez. IV, 12 marzo 1996 n. 305); successivamente si è invece affermato, alla stregua della sentenza resa dalla Corte Costituzioinale n.179 del 1999, che si deve procedere alla comparazione tra gli interessi pubblici e privati coinvolti in stretta e specifica relazione all’area gravata dal vincolo reiterato ( Cons. St., sez.IV, 14 maggio 1999 n. 847; Id., sez. V, 1 dicembre 1999 n. 2020).
Si è altresì ancorata la motivazione ad una serie di parametri oggettivi: oltre alla persistenza dell’interesse pubblico ed alla sua attualità, si devono aggiungere l’indicazione delle ragioni del ritardo; la precisazione delle iniziative mediante le quali il procedimento ablativo verrà portato a compimento; ed infine la ragionevole dimostrazione, sulla scorta della situazione dei luoghi, che la rinnovazione del vincolo sulla stessa area è necessaria per realizzare l’opera o l’intervento pubblico
Va da sé che la reiterazione adottata con variante generale, ottenuta per mezzo di un atto generale, non fa venire meno tali incombenti motivazionali, poiché " ciò che conta è il tipo di determinazione adottata e non l’ambito territoriale oggetto della disciplina in cui si inserisce la determinazione reiterativa" ( cfr. Cons. St., sez. IV; 15 maggio 2000 n. 2706).
La motivazione per relationem, mediante il rinvio recettizio alla relazione illustrativa della variante, non soddisfa tali oneri.
La giustificazione tecnica della variante in relazione alla situazione generale dell’assetto urbano di cui alla relazione illustrativa, oltre a non essere astrattamente strumento idoneo alla ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti dalla reiterazione del vincolo, non dà conto delle le ragioni che inducono a scegliere la stessa area già vincolata; né precisa l’attualità dell’interesse pubblico sulla base di rinnovate indagini tecniche che giustificano la reiterazione.
Le deliberazioni impugnate laddove reiterano il vincolo urbanistico sull’area di proprietà del ricorrente vanno pertanto annullate in parte qua.
Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia- Sezione staccata di Brescia definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe, e, per l’effetto, annulla in parte qua i provvedimenti impugnati
Condanna il Comune resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in complessivi 2.500 euro
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso, in Brescia, il 18 dicembre 2001, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
MARIUZZO Francesco, Presidente
CAPUTO Oreste Mario, Giudice, estensore
QUADRI Elena, Giudice
Depositata il 27/02/2002.