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Articoli e note
n. 11-2002.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 29 ottobre 2002 n. 5945 - Pres. Riccio, Est. Russo - Saiseb S.p.a. (Avv. Carullo e Jane) c. Provincia Autonoma di Bolzano (Avv.ti Larcher, von Guggenberg e Costa), Impresa Rizzani De Eccher S.p.a. (Avv.ti Clarizia e Di Giannantonio) (conferma T.R.G.A., Sezione Autonoma di Bolzano, 24 settembre 2001, n. 243).

1. Atto amministrativo - Procedimento - Termini - Hanno di regola natura ordinatoria - Hanno natura perentoria solo in caso di espressa qualificazione o nel caso in cui la perentorietà possa essere chiaramente desunta dalla loro funzione - Fattispecie.

2. Contratti della P.A. - Offerte - Offerte anomale - Sindacato dell'Amministrazione in materia - Ha natura tecnico-discrezionale - Insindacabilità in sede giurisdizionale, tranne che per vizi logici o per difetto di motivazione.

3. Contratti della P.A. - Offerte - Offerte anomale - Sindacato dell'Amministrazione in materia - Nel caso di offerte per prezzi unitari - Possibilità di chiedere agli offerenti giustificazioni sui singoli prezzi oltre che sull'importo complessivo - Possibilità.

4. Contratti della P.A. - Offerte - Offerte anomale - Verifica - Riguarda le singole offerte sottoposte a verifica - Vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento - Inconfugurabilità ex se.

5. Contratti della P.A. - Offerte - Offerte anomale - Procedimento di verifica - Possibilità di attivarlo nei riguardi di tutte le offerte sospette di anomalia - Sussiste ex Direttiva 93/37/CEE - Predeterminazione dei criteri alla stregua dei quali effettuare la verifica - Necessità.

1. Secondo i principi generali del nostro ordinamento, desumibili dall'art. 152 c.p.c., tutti i termini - ivi compresi quelli del procedimento amministrativo - hanno generalmente carattere sollecitatorio, a meno che la loro natura perentoria e decadenziale sia espressamente dichiarata dalla norma che li prevede o che detta natura possa essere chiaramente desunta dalla funzione che in concreto il lasso di tempo previsto è chiamato ad assolvere (alla stregua del principio, la Sez. IV ha ritenuto che non era da ritenere perentorio il termine di 10 giorni previsto dall'art. 52 della L. Prov. Bolzano n. 6/1998 per richiedere le giustificazioni per le offerte anomale, atteso che tale termine non era stato qualificato perentorio, nè tale natura era desumibile in via interpretativa; il termine in questione invece ha una finalità acceleratoria del procedimento di gara, nell'interesse alla speditezza dello stesso, per cui il suo mancato rispetto non può essere preclusivo della possibilità per l'Amministrazione, nel preminente interesse pubblico, di escludere le offerte poco affidabili).

2. Gli apprezzamenti e le valutazioni dell'Amministrazione in sede di verifica dell'anomalia delle offerte costituiscono espressione di un potere di natura tecnico-discrezionale, di per sé insindacabile in sede giurisdizionale, salva l'ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche o fondate su insufficiente motivazione od errori di fatto (1).

3. Nel caso in cui si debba procedere alla verifica dell'anomalia di offerte espresse per prezzi unitari, legittimamente l'Amministrazione richiede ai concorrenti di fornire l'analisi di tutti i prezzi, onde poter valutare la congruità sia dei prezzi singolarmente considerati sia dell'offerta nel suo insieme e, una volta rilevata l'incongruità di molte e significative voci di prezzo (nella specie l'incongruità era stata rilevata in ordine a 544 voci su 851), ritiene anomala l'offerta nel suo insieme; non è infatti inibito all'Amministrazione appaltante, in sede di verifica delle offerte anomale, di prendere in considerazione i singoli prezzi unitari, sempre che i singoli prezzi vengano considerati alla luce della loro incidenza sull'offerta globale (2).

4. Nell'ambito del procedimento di verifica delle offerte anomale, le offerte stesse non vanno messe a confronto nella loro astratta veste numerica, bensì esaminate singolarmente ed isolatamente alla luce delle giustificazioni, anche documentali, fornite; nell'ambito di tale giudizio, non appare configurabile un vizio di disparità di trattamento, rilevabile solo ove si verta in situazioni oggettivamente e soggettivamente identiche (3).

5. La Direttiva 93/37/CEE impone che la procedura di verifica delle offerte anomale debba essere applicata ogniqualvolta l'Amministrazione aggiudicatrice di un appalto pubblico intenda escludere dalla gara alcune offerte ritenute anormalmente basse rispetto alla prestazione da eseguire; qualunque sia il valore limite al di là del quale la detta procedura dev'essere applicata, in ogni caso agli offerenti deve essere garantita la possibilità di dimostrare la serietà delle loro offerte (4); il che implica che la valutazione delle giustificazioni fornite dalla ditta concorrente debba essere preceduta dalla predeterminazione di criteri che consentano di vagliare l'attendibilità delle valutazioni formulate.

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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 1 ottobre 2001, n. 5188; id., 6 agosto 2001, n. 4228; id., 5 marzo 2001, n. 1247; id., 31 ottobre 2000, n. 5886.

(2) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 10 febbraio 2000, n. 707; id., 19 maggio 2000, n. 2908.

(3) Cfr., in quest'ultimo senso, Cons. Stato, Sez. IV, 29 aprile 1980, n. 459; id., 6 giugno 1978, n. 529.

(4) Cfr. Corte di Giustizia CEE, 22 giugno 1989, n. 103.

Documenti correlati:

Sulla natura dei termini nel procedimento amministrativo v. in questa Rivista:

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 11 giugno 2002 n. 3256, secondo cui, in particolare, "costituisce principio generale del diritto amministrativo, non inciso dagli artt. 2, L. n. 241/1990 e 21 bis, L. n. 1034/1971, quello secondo il quale i termini del procedimento amministrativo devono essere considerati ordinatori qualora non siano dichiarati espressamente perentori dalla legge. In ogni caso, quelli previsti dall'art. 2 L. n. 241/1990 per la conclusione del procedimento amministrativo hanno natura acceleratoria, non contenendo la norma alcuna prescrizione in ordine alla perentorietà dei termini stessi, né alla decadenza della potestà amministrativa, ovvero all'illegittimità del provvedimento tardivamente adottato".

NICOLA SUK, Il termine del procedimento amministrativo.

Sulla verifica delle offerte anomale v.:

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE, SEZ. VI - Sentenza 27 novembre 2001

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Sentenza 6 agosto 2002 n. 4094

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 18 giugno 2001 n. 3216

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 3 settembre 2001 n. 4624

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 25 luglio 2001 n. 4082

CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV - Sentenza 15 luglio 1999 n. 1267

DANIELE MACCARRONE, La verifica di anomalia nell'appalto pubblico di lavori tra normativa comunitaria e nazionale.

ANGELO GIUSEPPE OROFINO, L'automatismo nell'esclusione delle offerte anomale negli appalti di lavori pubblici sotto soglia.

 

FATTO

Con bando pubblicato in data 26 giugno 2000 la Provincia Autonoma di Bolzano indiceva una gara mediante procedura aperta per l'appalto dei lavori di demolizione e ricostruzione della scuola professionale di lingua tedesca in Bolzano "Landesberuf 48" per l'importo a base d'asta di £. 48.435.581.500.

L'aggiudicazione dei predetti lavori doveva avvenire con il criterio del prezzo più basso, determinato con il metodo dell'offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a), della legge provinciale 17 giugno 1998, n.6.

La documentazione di gara, e segnatamente il Capo III del capitolato Condizioni, prevedeva espressamente la facoltà per l'Amministrazione committente di estendere la procedura di verifica anche alle offerte che non eccedessero il limite di anomalia di cui all'art.52 della predetta legge provinciale n.6/98.

Durante il pubblico incanto, tenutosi in data 29 agosto 2000, l'Autorità di gara procedeva all'apertura delle offerte, al calcolo dei ribassi proposti dai concorrenti ed alla determinazione della soglia di anomalia, che risultava essere pari al 27,099 %.

La graduatoria dei 4 maggiori ribassi risultava così composta: Impresa Del Favero Costruzioni - 34,775 % (anomala); Impresa Codelfa Prefabbricati S.p.a. - 28,840 % (anomala); S.A.I.S.E.B. e Provera e Carassi S.p.a. - 26,015 % (non anomala); Impresa Rizzani De Eccher - 21,210 % (non anomala).

Al che si procedeva all'aggiudicazione provvisoria in favore dell'Impresa Del Favero ed alla richiesta di giustificazioni delle offerte anomale (con lettera del 31 agosto 2000), per la cui verifica l'Ufficio Appalti della Provincia di Bolzano - su incarico della Commissione di gara - si affidava (con lettera 15 settembre 2000) ai direttori dei lavori arch. Holler e Klotzner, i quali, con le relazioni in data 18 ottobre 2000, non giudicavano accettabili le giustificazioni addotte.

Nel contempo l'Amministrazione provinciale, su proposta del coordinatore di progetto ing. Roher, decideva (lettera Ufficio Appalti del 25 settembre 2000), di estendere la procedura di verifica dell'anomalia anche alle prime due offerte non anomale, richiedendo alle stesse l'invio dell'analisi di tutti i prezzi unitari.

All'esito della verifica, con relazione in data 18 ottobre 2000, i direttori dei lavori concludevano ritenendo insoddisfacenti le giustificazioni prodotte dall'ATI SAISEB - Ingg. Provera e Carassi.

Accertavano, invece, la completezza e la congruità delle giustificazioni prodotte dalla Rizzani De Eccher, sicché, con deliberazione in data 26 ottobre 2000, l'Autorità di gara disponeva l'aggiudicazione in favore della stessa, previo annullamento dell'aggiudicazione provvisoria alla ditta Del Favero Costruzioni.

Con ricorso notificato l'1 dicembre 2000, e depositato il 6 dicembre successivo, l'ATI SAISEB - Ingg. Provera e Carassi impugnava in via principale i seguenti provvedimenti:

la deliberazione dell'autorità di gara del 26 ottobre 2000, con cui era stata annullata l'aggiudicazione provvisoria in favore della Impresa Del Favero Costruzioni e disposta l'aggiudicazione all'impresa Rizzani De Eccher;

la nota del 30 ottobre 2000, con cui era stato comunicato quanto deliberato;

la nota del 25 settembre 2000, con cui era stato richiesto all'ATI ricorrente l'inoltro dell'analisi dei prezzi unitari offerti;

la relazione del 18 ottobre 2000 a firma dei direttori dei lavori, nella parte in cui l'offerta della ricorrente era stata ritenuta non economicamente adeguata, mentre l'offerta della controinteressata era stata ritenuta economicamente adeguata.

A sostegno del ricorso venivano dedotti i seguenti motivi:

Violazione e falsa applicazione dell'art.52, commi 2, 3, 4 e 5 della L.P. 17 giugno 1998, n.6, in relazione all'art. 21, 1 bis, della L. 11 febbraio 1994, n.109, e dell'art.30 della Direttiva 93/37/CEE e delle disposizioni di cui al capo III del Capitolato condizioni, per inosservanza del termine previsto per la richiesta di giustificazioni in ipotesi di estensione da parte dell'Amministrazione provinciale committente della procedura di verifica dell'anomalia anche alle offerte che non eccedono il limite di anomalia, e per erroneo espletamento della procedura di verifica nei confronti dell'A.T.I. ricorrente.

Violazione e falsa applicazione dell'art.21, 1 bis, della L. 11 febbraio 1994, n.109, dell'art.30 della Direttiva 93/37/CEE, dell'art.52 della L.P. 17 giugno 1998, n.6, e delle disposizioni di cui al capo III del Capitolato condizioni, per errata, illogica ed irrazionale applicazione dei criteri di valutazione delle singole voci afferenti l'offerta (non anomala) globale dell'A.T.I. ricorrente; eccesso di potere per motivazione illogica, irrazionale ed errata.

Violazione e falsa applicazione dell'art.21, 1 bis, della L. 11 febbraio 1994, n.109, dell'art.30 della Direttiva 93/37/CEE, dell'art.52 della L.P. 17 giugno 1998, n.6, degli artt.2, 3 e 7 della L. 7 agosto 1990, n.241, e degli artt. 1 e 7 della L.P. 22 ottobre 1993, n.17, per motivazione illogica, irrazionale ed illegittima sulla valutazione delle singole giustificazioni fornite dall'A.T.I. ricorrente, classificatasi quale prima offerta non anomala; eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta, irrazionalità, travisamento dei fatti e disparità di trattamento anche in palese lesione, nonché violazione della "par condicio" delle imprese concorrenti al pubblico incanto.

Si costituivano in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano e l'impresa controinteressata, Rizzani de Eccher S.p.a., chiedendo la reiezione dell'avverso ricorso siccome inammissibile ed infondato; quest'ultima spiegava contestualmente ricorso incidentale avverso la deliberazione di gara del 26 ottobre 2000 e la relazione del direttore dei lavori del 18 ottobre 2000, nella parte in cui era stato omesso di disporre l'esclusione dalla gara dell'A.T.I. ricorrente Saiseb per omessa e irregolare presentazione delle giustificazioni richieste.

In data 14 dicembre 2000 la ricorrente notificava una memoria contenente motivi aggiunti, deducendo:

Violazione e falsa applicazione dell'art.52 della L.P. 17 giugno 1998, n.6, e delle disposizioni di cui al capo III del Capitolato condizioni, per errata, illogica ed irrazionale determinazione dei criteri di valutazione delle singole voci afferenti l'offerta delle società ricorrenti; eccesso di potere per errato computo delle percentuali individuate e per motivazione illogica, irrazionale ed errata.

Eccesso di potere per violazione dei criteri di valutazione delle offerte anomale e per determinazione postuma dei criteri stessi; eccesso di potere per sviamento; violazione del principio della "par condicio" tra le imprese concorrenti.

Con ordinanza n.287/2000 il T.R.G.A. rigettava l'istanza di sospensiva proposta dall'A.T.I. Saiseb, e il Consiglio di Stato, IV Sezione, con ordinanza n.938/2001 respingeva l'appello proposto dalla medesima.

Nel frattempo, con memoria dell'11 gennaio 2001, notificata il giorno seguente, la ricorrente proponeva ulteriori motivi aggiunti, deducendo:

Incompetenza; Illegittimità per violazione della L. n.109/94 e dell'art.89 del D.P.R. n.554 del 21 dicembre 1999, in combinato disposto con l'art.232.

Illegittimità per violazione di legge art.26 della L.P. n.6/98; incompetenza.

Eccesso di potere sotto il profilo della carenza assoluta di motivazione. Illegittimità per violazione dell'art.30 della Direttiva 93/37/CEE.

La Provincia autonoma di Bolzano e la Rizzani de Eccher eccepivano la tardività dei motivi aggiunti.

Con sentenza n.243 del 9 maggio 2001, depositata il 24 settembre 2001, il T..R.G.A., Sezione di Bolzano, rigettava il ricorso principale, dichiarava improcedibile il ricorso incidentale e condannava l'A.T.I. ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore della Provincia e della Rizzani de Eccher.

Avverso tale sentenza l'A.T.I. Saiseb, con ricorso notificato il 21 novembre 2001 e depositato il 28 novembre successivo, propone appello, deducendo i vizi di error in iudicando per violazione e falsa applicazione della normativa di gara, nonché di motivazione erronea, contraddittoria, travisata ed omessa in relazione a tutte le censure avanzate in primo grado e disattese dal T.R.G.A., che sono state integralmente riproposte in sede di gravame.

Resistono all'appello la Provincia autonoma di Bolzano e la Rizzani de Eccher, riproponendo tutte le eccezioni avanzate in primo grado e chiedendo il rigetto dell'appello, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese di giudizio.

Alla pubblica udienza del 30 aprile 2002 la causa è passata in decisione.

D I R I T T O

1. L'appello è infondato e deve essere respinto.

2. La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla legittimità dell'operato della Provincia autonoma di Bolzano la quale, nell'espletamento di una gara mediante procedura aperta per l'appalto dei lavori di demolizione e ricostruzione della scuola professionale di lingua tedesca "Landesberuf 48", ha applicato le disposizioni della lex specialis (capo III del Capitolato condizioni), che prevedevano la facoltà per l'Amministrazione committente di estendere la procedura di verifica dell'anomalia anche alle offerte che non eccedessero il limite di cui all'art.52 della L. Prov. 17 giugno 1998, n.6.

La sentenza gravata ha rigettato il ricorso proposto dall'A.T.I. Saiseb S.p.a. e Ing. Provera e Carassi S.p.a., avverso: a) il provvedimento prot. n.013/115 del 26 ottobre 2000, con cui l'Autorità di gara ha annullato l'aggiudicazione provvisoria dei lavori in questione ed ha disposto l'aggiudicazione all'impresa Rizzani de Eccher; b) la nota del 30 ottobre 2000 prot. n.8129, a firma del Direttore dell'Ufficio Appalti della Provincia, con cui è stata data comunicazione di quanto sopra; c) la nota del 25 settembre 2000 prot. n.11.5/159, a firma del Presidente dell'Autorità di gara, con cui è stato richiesto l'inoltro, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento, dell'analisi di tutti i prezzi unitari; d) della relazione del 18 ottobre 2000, a firma dei direttori dei lavori, con cui l'offerta dell'A.T.I. Saiseb-Provera e Carassi è stata ritenuta non economicamente adeguata, al contrario dell'offerta della Rizzani de Eccher, ritenuta economicamente adeguata; e) ogni ulteriore atto o provvedimento successivo, presupposto, infraprocedimentale, susseguente ed esecutivo.

Con il presente appello l'A.T.I. Saiseb-Provera e Carassi, come accennato nella parte narrativa del fatto, ha dedotto, quali vizi della sentenza impugnata, quelli di error in iuducando e di motivazione erronea, contraddittoria, travisata ed omessa in relazione a tutte le censure avanzate col ricorso introduttivo di primo grado e con le memorie contenenti motivi aggiunti, censure che sono state integralmente riproposte in questa sede.

3. In particolare, col primo motivo l'appellante reitera la censura di violazione del procedimento di verifica di cui all'art.52 della L. Prov. n.6/1998 per non avere l'Amministrazione osservato il termine di dieci giorni - decorrente dalla data di aggiudicazione dell'appalto - per la richiesta di giustificazioni alle imprese partecipanti alla gara che avessero presentato offerte non eccedenti la soglia di anomalia, termine che, secondo la sua prospettazione, avrebbe natura perentoria.

Nella specie, l'aggiudicazione risaliva al 29 agosto 2000, mentre la comunicazione con la quale l'Amministrazione aveva dichiarato di voler estendere la verifica di anomalia alle prime due offerte non anomale (a quella della ricorrente, odierna appellante e a quella della controinteressata, appellata) è stata effettuata con nota del 25 settembre 2000 e, quindi, oltre il termine di dieci giorni.

La censura è priva di pregio.

Come, infatti, correttamente rilevato dal T.R.G.A., con motivazione ben articolata e immune da vizi logici o da errori di diritto, secondo i principi generali del nostro ordinamento (arg. ex art.152 c.p.c.) i termini hanno generalmente carattere sollecitatorio, a meno che la loro natura perentoria e decadenziale sia espressamente dichiarata dalla norma che li prevede o che detta natura possa essere chiaramente desunta dalla funzione che in concreto lo spazio di tempo previsto è chiamato ad assolvere.

Nella specie, il secondo comma dell'art.52 della L.Prov. n.6/1998 prevede il termine di dieci giorni per richiedere le giustificazioni per le offerte anomale senza, peraltro, qualificarlo come perentorio, mentre il quinto comma, che rimette ad una valutazione discrezionale dell'Amministrazione l'estensione della procedura di verifica anche alle offerte che non eccedono il limite di anomalia, non prevede alcun termine.

Ma, a prescindere da ciò e dal fatto che anche la lex specialis (capo III del Capitolato condizioni) non prevedeva alcun termine per l'esercizio della facoltà in questione, è da dire che appare decisiva, per stabilire la natura del termine de quo, la sua funzione, che appare chiaramente acceleratoria del procedimento di gara, nell'interesse alla speditezza dello stesso, per cui il suo mancato rispetto di certo non può essere preclusivo della possibilità per l'Amministrazione, nel preminente interesse pubblico, di escludere le offerte poco affidabili.

3.1. L'A.T.I. appellante sostiene, poi, che, se il termine in questione non fosse perentorio, esso sarebbe inutile, esistendo già un termine perentorio per la conclusione del procedimento (trenta giorni dall'inizio dello stesso) dettato dalla L. n.241/1990, che renderebbe superfluo un termine ordinatorio più breve e che considerare ordinatorio tale termine equivarrebbe a consentire all'Amministrazione di procrastinare sine die la procedura di verifica nei confronti di un concorrente non anomalo.

Tali asserzioni sono prive di fondamento.

E infatti, il termine di trenta giorni cui sembra riferirsi l'appellante è quello previsto dall'art.2 della L. n.241/1990, entro il quale le Amministrazioni - fatte salve diverse disposizioni legislative o regolamentari - debbono concludere (e non iniziare) un procedimento.

Nella specie, occorre tener presente che il procedimento di estensione della verifica di congruità dell'offerta dell'A.T.I. Saiseb ha avuto inizio in data 25 settembre 2000 e si è concluso nei successivi trenta giorni (precisamente in data 18 ottobre 2000), per cui non sembra che l'appellante possa trarre argomenti a conforto della propria tesi dalle norme di cui alla L. n.241/1990, che, come si è detto poc'anzi, riguardano il termine di conclusione del procedimento e non quello per dare inizio al medesimo.

4. Col secondo motivo l'appellante ripropone la censura di illogicità ed irrazionalità dei criteri di valutazione adottati dai tecnici incaricati per la verifica dell'affidabilità delle offerte.

Anche tale censura è infondata.

Premesso che le valutazioni dell'Amministrazione in sede di scrutinio dell'anomalia delle offerte costituiscono espressione di un potere di natura tecnico-discrezionale, di per sé insindacabile in sede giurisdizionale, salva l'ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche o fondate su insufficiente motivazione o errori di fatto (cfr. Cons. St., V, 1 ottobre 2001, n.5188; id., 6 agosto 2001, n.4228; id., 5 marzo 2001, n.1247; id., 31 ottobre 2000, n.5886), deve dirsi che, come correttamente statuito dal giudice di prime cure, nella specie il giudizio sull'offerta dell'A.T.I. Saiseb ed, in particolare, la metodologia adottata, esaminati sotto il rilevato profilo della logicità e razionalità, anche in relazione alle prescrizioni contenute al riguardo nella lex specialis, appaiono immuni dai vizi lamentati.

La lex specialis, nel disciplinare titolato "criteri per la valutazione delle offerte anomale" facente parte dei documenti di gara, imponeva alle imprese che avessero presentato un'offerta anormalmente bassa, di fornire le analisi di tutti i prezzi unitari offerti, corredate da idonea documentazione atta a giustificare i prezzi stessi.

Da ciò si evince che la valutazione della congruità dell'offerta non andava effettuata prendendo in considerazione l'entità complessiva del prezzo offerto, dovendosi, invece, essa esprimere in relazione ai prezzi unitari specificamente e singolarmente considerati.

Trattandosi di valutare ben 851 posizioni, occorreva elaborare un criterio razionale che consentisse di valutare l'economicità o meno dei prezzi, per poi rendere possibile un giudizio circa l'adeguatezza economica e l'affidabilità dell'offerta nel suo insieme.

I tecnici incaricati hanno adottato un modello matematico-aritmetico, già applicato in precedenti appalti, che, in sostanza, partendo da un valore medio di tutte le offerte - ritenuto teoricamente congruo - permette di rilevare, per i singoli prezzi, degli scostamenti più o meno alti, che vengono considerati antieconomici, se superano una determinata fascia di tolleranza (calcolata in percentuale quale differenza tra l'offerta più alta e quella più bassa, diviso l'offerta più alta).

Nella specie, tale soglia di scostamento massimo è stata determinata, con un plausibile metodo oggettivo basatesi sulle leggi di mercato, nella misura del 31,15%.

I tecnici hanno, quindi, rilevato ed esaminato 25 posizioni maggiormente incidenti e quindi più importanti, la cui somma ammontava a più della metà dell'importo dell'appalto, ed hanno individuato 11 posizioni che presentavano un ribasso superiore al 31,15%, delle quali 4 con un ribasso superiore al 62,30%.

E' stato, inoltre, effettuato un esame di tutte le posizioni rilevando che 332 su 851 presentavano un ribasso superiore al 31,15%, 191 un ribasso del 50% e 21 un ribasso superiore all'80%.

Quanto rilevato in base a tale metodologia doveva poi costituire la base per la verifica dell'affidabilità dell'offerta.

In conclusione, come correttamente statuito dal Tribunale, il modello adottato ed applicato dall'Amministrazione committente, nell'esercizio della sua discrezionalità tecnica, appare del tutto razionale ed immune dai vizi logici dedotti dall'appellante.

4.1. Appare, inoltre, infondato l'assunto di parte appellante, secondo cui il criterio adottato dai tecnici istruttori avrebbe portato a ritenere automaticamente antieconomici taluni dei prezzi da essa offerti, dal momento che, come risulta dalla relazione del 18 ottobre 2000, i tecnici non hanno affatto desunto l'inaffidabilità dell'offerta Saiseb sulla base di un mero meccanismo automatico, ma ne hanno motivato l'inaffidabilità mediante una valutazione tecnica della congruità degli elementi contenuti nelle analisi dei prezzi prodotte dall'odierna appellante, dando puntualmente conto della preponderante rilevanza, rispetto alle altre, delle voci antieconomiche, specificando anche, per ciascun gruppo di prezzi, il livello di antieconomicità e la rilevanza che assumevano nell'appalto, ciò che vale anche a svuotare di ogni contenuto i rilievi volti ad evidenziare la presunta astrattezza del metodo di verifica adottato dall'Amministrazione, la quale, invece, ha applicato un metodo di valutazione del tutto coerente rispetto ai prezzi analizzati e ai valori di mercato.

4.2. Appare, poi, infondato anche l'ulteriore assunto di parte appellante secondo cui, non essendo l'offerta Saiseb anomala, alla stessa non avrebbe dovuto applicarsi il Disciplinare allegato ai documenti di gara contenente i criteri per la valutazione delle offerte anomale.

E, infatti, l'art.52 della L. Prov. n.6/1998 e i documenti di gara prevedono espressamente la facoltà di estensione della verifica prevista per le offerte anomale alle altre offerte; appare, pertanto, evidente che, al fine di valutare la congruità anche di un'offerta non anomala, l'Amministrazione provinciale era vincolata a seguire il procedimento reso noto a tutti i concorrenti con la lex specialis ed imposto dalla legge provinciale, dal momento che un diverso modo di procedere, tramite la fissazione e conseguente adozione di criteri ad hoc solo per la verifica delle offerte della Saiseb e della Rizzani de Eccher, avrebbe dato luogo ad una violazione della par condicio dei concorrenti (derivante, appunto, dalla fissazione e applicazione di criteri di valutazione postumi rispetto al momento di apertura delle offerte).

4.3. Parimenti infondato deve ritenersi l'assunto, anch'esso contenuto nel secondo motivo di appello, secondo cui il giudice avrebbe considerato la rilevanza solo dei prezzi che avevano superato una determinata soglia di antieconomicità, ignorando il peso delle restanti 307 voci, mentre, avendo l'offerta un valore nella sua interezza, l'analisi dei singoli prezzi non avrebbe potuto essere sradicata dalla valutazione di detta unicità ed interezza.

E, invero, il procedimento seguito dall'Amministrazione, puntualmente ricostruito dal T.R.G.A., imponeva ai concorrenti di fornire l'analisi di tutti i prezzi, onde poter valutare la congruità sia dei prezzi singolarmente considerati sia dell'offerta nel suo insieme e la Provincia, una volta rilevata l'incongruità di molte e significative voci di prezzo (544 su 851), ha, appunto, logicamente concluso per l'incongruità dell'offerta nel suo insieme, in linea, del resto, con quanto stabilito dalla giurisprudenza in materia, la quale non inibisce affatto di prendere in considerazione i singoli prezzi unitari, ma pretende che i singoli prezzi vengano considerati alla luce della loro incidenza sull'offerta globale (cfr. Cons. St., VI, 10 febbraio 2000, n.707; id., 19 maggio 2000, n.2908).

5. Con il terzo motivo l'appellante ripropone la censura relativa a presunti errori e difetti di motivazione nelle valutazioni dei tecnici in ordine alle singole analisi dei prezzi ed alle giustificazioni fornite, nonché alla disparità di trattamento in relazione alla verifica dell'offerta della controinteressata.

5.1. In particolare, l'appellante sostiene che nel valutare la sua offerta non si sarebbe tenuto in debito conto della compresenza di altri tre cantieri di essa appellante operanti in Bolzano, che le avrebbero permesso di praticare condizioni particolarmente favorevoli anche in base alle esperienze acquisite sulla piazza e che, inoltre, non si sarebbe tenuto conto delle posizioni che risultavano giustificate dalle offerte di ditte subappaltatrici.

Tali rilevi non hanno pregio.

Come chiaramente ed esaustivamente evidenziato dal giudice di prima istanza, i provvedimenti impugnati hanno tenuto conto, nell'esposizione delle spese generali correnti, non incidenti sulle posizioni ritenute non giustificate, della compresenza di cantieri Saiseb in Bolzano, mentre, per quanto riguarda i limiti entro i quali possono invocarsi a giustificazione dell'offerta le corrispondenti offerte dei subappaltatori, la sentenza ha correttamente posto in rilievo che esse non possono costituire giustificazione tout court, in quanto ciò equivarrebbe ad accettare il valore di un'offerta peggiorativa rispetto a quella presentata dall'impresa, con il vantaggio di non poter essere sottoposta a verifica.

5.2. L'appellante, inoltre, censura il giudizio dei tecnici, fatto proprio dall'Amministrazione committente, lamentando che essi, partendo da 11 posizioni non giustificate, con un'incidenza del 15,75% dell'intero valore dell'appalto, sarebbero giunti a giudicare economicamente non adeguata l'intera offerta e, per dimostrare l'attendibilità dei prezzi da essa offerti e, per contro, l'illegittimità della motivazione al riguardo addotta dall'Amministrazione, passa ad analizzare le 11 categorie oggetto di contestazione da parte della Provincia.

Anche tale rilievo è infondato.

Premesso che è il metodo di valutazione adottato dall'Amministrazione appaltante nell'esame delle giustificazioni delle offerte sottoposte a verifica che è suscettibile di sindacato in sede giurisdizionale e non certo il merito dei singoli giudizi espressi dalla stazione appaltante circa le giustificazioni fornite dalle singole imprese (cfr. C.G.A., 22 novembre 2001, n.607) e che trattasi di un giudizio prettamente tecnico-discrezionale, in linea di principio sottratto al sindacato giurisdizionale, salve le eccezioni di cui si è detto, deve precisarsi che: a) l'esame dei prezzi è stato esteso a tutte le 851 posizioni, con particolare approfondimento delle 25 posizioni di maggiore incidenza; b) dalla lettura della relazione del 18 ottobre 2000 non emergono aspetti di irrazionalità e/o illogicità nell'operato del seggio di gara; c) ben 8 delle 11 voci di prezzo richiamate dall'appellante sono state giustificate mediante esclusivo riferimento alle offerte di ditte subappaltatrici.

5.3. Ripropone, inoltre, l'appellante la censura di disparità di trattamento, lamentando che l'offerta della controinteressata aggiudicataria sarebbe stata giudicata con un metro diverso.

Sul punto il Tribunale ha correttamente evidenziato che la metodologia adottata per la valutazione dell'offerta dell'impresa controinteressata è stata identica a quella applicata all'offerta della ricorrente e che nel giudizio di verifica le offerte non vanno messe a confronto nella loro astratta veste numerica, bensì esaminate singolarmente ed isolatamente alla luce delle giustificazioni, anche documentali, fornite, per cui, sotto tale profilo, non appare configurabile la lamentata disparità di trattamento, configurabile solo ove si verta in situazioni oggettivamente e soggettivamente identiche (cfr., in quest'ultimo senso, Cons. St., IV, 29 aprile 1980, n.459; id., 6 giugno 1978, n.529).

6. Nel corso del giudizio di primo grado l'A.T.I. Saiseb ha notificato in data 14 dicembre 2000 ed in data 12 gennaio 2001 memorie contenenti motivi aggiunti, motivi che sono stati reiterati in questa sede.

In ordine a tali motivi l'appellata Rizzani de Eccher ha espressamente riproposto l'eccezione di tardività avanzata in primo grado.

Il Collegio ritiene di potersi dispensare dall'esame di tale eccezione, in quanto i motivi de quibus sono infondati nel merito.

7. Con il quarto motivo l'appellante ripropone la censura, di cui al primo motivo aggiunto contenuto nella memoria notificata in data 14 dicembre 2000, con la quale si doleva dell'errato computo delle percentuali risultanti dall'applicazione dei metodi valutativi prescelti dai tecnici incaricati.

La censura in esame, strettamente collegata con quella fatta valere col secondo motivo del ricorso principale, con cui si deduceva l'irrazionalità e l'illogicità dei criteri di valutazione individuati dai tecnici incaricati per la verifica, tant'è che nella sentenza impugnata è stata trattata congiuntamente a quest'ultima, è destituita di fondamento.

In particolare, il ribasso medio di tutte le offerte, pari al 20,70%, è stato calcolato correttamente, apparendo del tutto ininfluente il calcolo percentuale proposto dall'appellante (20,703%), mentre per quanto riguarda la determinazione della fascia entro la quale i valori erano da considerare ancora adeguati e quella del valore di soglia valido quale massimo scostamento, l'A.T.I. appellante, come fondatamente eccepito dall'appellata Rizzani de Eccher, fonda le proprie censure su calcoli errati, in quanto confonde l'offerta più alta in termini economici, ossia quella proposta dalla Ditta Alpine Bau (£.42.889.343.867, pari ad un ribasso dell'11,45%) con il ribasso percentuale più elevato, ossia quello proposto dalla Del Favero (£.31.592.086.400, pari ad un ribasso del 34,775%), il che conduce l'appellante medesima ad esiti alquanto irrealistici (essa porta il limite di soglia di massimo scostamento dal 31,15%, individuato dai tecnici, al 54,328% e, conseguentemente, il valore limite assoluto - al di sotto del quale ogni offerta doveva essere considerata non realistica ed assolutamente antieconomica - pari al doppio del limite di soglia predetto, dal 62,30%, individuato dai tecnici, al 108,478%, il che significa un valore dell'offerta inferiore allo zero).

8. Con il quinto motivo l'appellante reitera la censura, di cui al secondo motivo aggiunto contenuto nella memoria notificata il 14 dicembre 2000, relativa all'eccesso di potere per violazione dei criteri di valutazione delle offerte anomale e per determinazione postuma dei criteri stessi, per sviamento di potere e violazione del principio della "par condicio" dei concorrenti.

In sostanza, l'appellante sostiene che l'Amministrazione avrebbe, successivamente all'espletamento dell'incanto, introdotto nuovi criteri di valutazione delle offerte, idonei a favorire l'offerta dell'aggiudicataria.

L'assunto è privo di pregio.

E, infatti, ribadito che i tecnici incaricati hanno adottato un metodo oggettivo-matematico, adoperato in occasione di precedenti appalti e facente già parte della prassi amministrativa, metodo che, sotto il profilo logico-razionale, appare immune da vizi, deve dirsi che, come chiaramente ed esaustivamente chiarito dal Tribunale, a ben vedere non si trattava di nuovi criteri, ma di un semplice strumento metodologico per applicare criteri già facenti parte della lex specialis.

9. Con il sesto motivo l'appellante reitera la censura di cui al terzo motivo aggiunto, contenuto nella memoria dell'11 gennaio 2001, notificata il 12 successivo, con cui eccepiva i vizi incompetenza e violazione di legge, in quanto, a norma del Regolamento attuativo della legge Merloni (D.P.R. n.554 del 21 dicembre 1999), la valutazione delle offerte anomale doveva essere effettuata dal responsabile del progetto e non dai direttori dei lavori.

Il motivo è infondato.

Come, infatti, correttamente rilevato dal Tribunale, il D.P.R. n.554/99, attuativo della L. n.109/94, non è operativo nella Provincia di Bolzano, attesa la competenza legislativa esclusiva della Provincia autonoma in materia di lavori pubblici di interesse provinciale (cfr. art.8, punto 17 dello Statuto di autonomia).

A quanto affermato dal giudice di primo grado, occorre aggiungere che l'appalto de quo riguarda i lavori di demolizione e ricostruzione di una scuola professionale, lavori da realizzarsi utilizzando esclusivamente finanziamenti provinciali, il che consente di escludere, ai sensi dell'art.1, secondo comma, del D.P.R. n.554/99 cit., che tale regolamento possa trovare applicazione nel caso di specie, dal momento che esso vincola la Provincia Autonoma e gli altri enti dotati di autonomia solo "per i lavori finanziati in misura prevalente con fondi provenienti dallo Stato".

Stando così le cose, diviene allora irrilevante risolvere la questione di diritto intertemporale, vale a dire se nella specie trovi applicazione il principio generale dell'irrilevanza dello ius superveniens, sopravvenuto nel corso del procedimento di gara (essendo il Regolamento entrato in vigore il 28 luglio 2000 ed essendo, invece, il bando di gara riguardante l'appalto in esame già stato pubblicato in data 26 giugno 2000), come sostenuto dal T.R.G.A. nella sentenza impugnata, o se, al contrario, trovi applicazione la norma di cui all'art.232, primo comma, del Regolamento medesimo (secondo cui le disposizioni del regolamento che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento della stazione appaltante sono di immediata applicazione anche ai rapporti in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore del regolamento medesimo), come sostenuto dall'appellante, oppure ancora se trovi applicazione la norma di cui all'art.232, terzo comma, del regolamento (secondo cui le norme del regolamento che attengono alle modalità di svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori si applicano ai bandi pubblicati successivamente alla loro entrata in vigore), come, invece, sostenuto dall'appellata Rizzani de Eccher, dal momento che, come si è detto poc'anzi, nella specie è da escludere l'operatività di detto Regolamento ratione materiae.

10. Con il settimo motivo l'appellante ripropone la censura di cui al quarto motivo aggiunto, contenuto nella memoria notificata in data 12 gennaio 2001, riguardante la competenza dell'organo a cui è demandato di decidere circa l'estensione della verifica dell'anomalia anche alle offerte formalmente non anomale.

Sostiene l'appellante che nella specie vi sarebbe violazione dell'art.26 della L.Prov. n.6/98, in quanto la decisione in ordine all'estensione sarebbe stata assunta dal Presidente dell'autorità (o commissione) di gara e non collegialmente dall'autorità (o commissione).

Anche tale censura è priva di pregio.

Il quinto comma dell'art.52 della L.Prov. n.6/98 attribuisce, infatti, la facoltà in questione all'Amministrazione committente.

Nella specie, come correttamente rilevato dal Tribunale, la commissione di gara (v. verbale del 29 agosto 2000) ha incaricato della procedura di verifica l'Ufficio appalti, il direttore del quale, su suggerimento del responsabile del progetto, ha ritenuto di estendere la verifica alle due offerte formalmente non anomale dell'A.T.I. Saiseb e della Rizzani de Eccher.

La facoltà di estensione è quindi stata legittimamente esercitata dall'Amministrazione committente (Ufficio appalti della Provincia), in ossequio a quanto previsto dall'art.52, quinto comma, della L.Prov. n.6/98, a nulla rilevando che il suo direttore fosse nel contempo anche Presidente della commissione di gara.

La norma invocata dall'appellante (art.26 della L. Prov. n.6/98), individua soltanto il criterio di formazione delle commissioni di gara - prevedendo tra l'altro che alle gare della Provincia possa partecipare il direttore di ripartizione o un suo delegato, con funzioni di Presidente - ma non regola la competenza ad esercitare la facoltà di estensione di cui si tratta.

11. Miglior sorte non tocca, infine, all'ottavo motivo, con cui l'appellante ripropone la censura di cui al quinto motivo aggiunto, contenuto nella memoria notificata il 12 gennaio 2001, relativo all'eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e alla violazione dell'art.30 della Direttiva 93/37/CEE.

11.1. Come si è detto, l'Ufficio appalti ha fatto proprio il suggerimento del responsabile del progetto, ing. Rohrer, il quale, nella nota 19 settembre 2000, data la rilevanza dell'appalto, aveva prospettato l'opportunità dell'estensione della verifica alle due offerte in questione, in quanto vicinissime alla soglia di anomalia (". sehr nahe an dieser Grenzlinie .").

Tale motivazione è stata correttamente ritenuta congrua dal T.R.G.A. di Bolzano, dal momento che, data l'entità e l'importanza dell'appalto, essa era sufficiente a giustificare l'esercizio del potere che la legge provinciale (art.52, comma 5, L.Prov. n.6/98) espressamente conferisce all'Amministrazione committente, al fine di escludere in ogni caso ed al di là della soglia "matematica", nell'interesse pubblico alla corretta esecuzione dell'opera, offerte per qualsiasi causa sospette di anomalia e che, quindi, potrebbero essere poco serie o affidabili.

11.2. Tale opzione ermeneutica non appare, poi, in contrasto con l'art.30 della Direttiva 93/37/CEE, in quanto tale norma impone che la procedura di verifica delle offerte anomale debba essere applicata ogniqualvolta l'Amministrazione aggiudicatrice di un appalto pubblico intenda escludere dalla gara alcune offerte ritenute anormalmente basse rispetto alla prestazione da eseguire; pertanto, qualunque sia il valore limite al di là del quale la detta procedura dev'essere applicata, l'importante è che gli offerenti, come nella specie è avvenuto, abbiano la garanzia di non essere esclusi dall'appalto oggetto della gara senza aver avuto la possibilità di dimostrare la serietà delle loro offerte (cfr. Corte di Giustizia CEE, 22 giugno 1989, n.103); il che, a ben vedere, implica che la valutazione delle giustificazioni fornite dalla ditta concorrente debba essere preceduta dalla predeterminazione di criteri che consentano di vagliare l'attendibilità delle valutazioni formulate.

Spettava, pertanto, all'ente aggiudicatore, nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, la decisione se estendere o meno la procedura di verifica, come previsto dalla legge provinciale n.6 del 1998 (art.52) nonché dal capo III del Capitolato Condizioni, facoltà che non richiedeva alcun particolare obbligo di motivazione oltre a quello generalmente esistente, fermo restando che le offerte sospettate di anomalia non avrebbero potuto essere escluse se non dopo la procedura di verifica, come, appunto, previsto nel disciplinare intitolato "criteri per la valutazione delle offerte anomale", facente parte dei documenti di gara (che, si ripete, imponeva alle imprese che avessero presentato un'offerta anormalmente bassa, di fornire le analisi di tutti i prezzi unitari, corredate da idonea documentazione atta a giustificare i prezzi stessi) e come è avvenuto nella specie (cfr. lettera Ufficio appalti del 25 settembre 2000, con cui si è deciso di estendere la procedura di verifica dell'anomalia anche alle prime due offerte non anomale e si è richiesto alle stesse l'invio delle analisi di tutti i prezzi unitari e relazione in data 18 ottobre 2000, con cui i direttori dei lavori, all'esito della verifica, motivatamente concludevano ritenendo insoddisfacenti le giustificazioni prodotte dall'A.T.I. odierna appellante).

Tale verifica, una volta avviata, comportava l'obbligo per l'ente aggiudicatore di escludere l'offerta che non fosse risultata remunerativa per il proponente.

Nella specie, come si è visto, l'ente aggiudicatore, dopo aver avviato la procedura di verifica, si è attenuto in modo congruo e conseguente alle risultanze acquisite, procedendo ad una valutazione coerente con esse.

12. Alla luce delle suesposte argomentazioni l'appello deve, pertanto, essere respinto.

13. Le spese del presente grado di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello meglio in epigrafe indicato, respinge l'appello.

Condanna l'A.T.I. appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio in favore della Provincia e della società appellate, liquidandole complessivamente in euro 3.000,00 (tremila/00), pari a euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ciascuna, oltre I.V.A. e C.P.A.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 aprile 2002, con l'intervento dei seguenti signori:

Stenio RICCIO - Presidente

Domenico LA MEDICA - Consigliere

Klaus DUBIS - Consigliere

Carmine VOLPE - Consigliere

Nicola RUSSO - Consigliere est.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Depositata in segreteria il 29 ottobre 2002.

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