C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE - Sentenza 7 novembre 2002 n. 600 - Pres. Camera, Est. Trovato - Muscarella (Avv. Nicotra) c. Provveditorato agli Studi di Palermo (Avv. Stato Bucalo) - (conferma T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, sent. 27 maggio 1999, n. 1147).
1. Pubblico impiego - Infermità e lesioni - Equo indennizzo - Diniego - Facendo mero riferimento al parere del C.P.P.O. - Legittimità - Obbligo di motivazione - Sussiste solo nel caso in cui l'Amministrazione non intenda aderire al parere del C.P.P.O.
2. Pubblico impiego - Infermità e lesioni - Equo indennizzo - Diniego - Valutazione che l'Amministrazione deve compiere - Individuazione.
1. L'amministrazione, per negare il riconoscimento dell'equo indennizzo, può legittimamente limitarsi ad aderire, senza alcuna motivazione, al parere meno favorevole del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (C.P.P.O.), anche nel caso in cui quest'ultimo contrasti con il parere espresso dalla Commissione medico ospedaliera (C.M.O.). (1) Un obbligo di motivazione in capo all'amministrazione è viceversa ipotizzabile solo nella ipotesi in cui essa, per gli elementi di cui dispone e che non sono stati vagliati dal Comitato, ritenga di non potere aderire al parere di quest'ultimo.
2. L'amministrazione, per negare il riconoscimento dell'equo indennizzo, è tenuta solo a verificare se il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, nell'esprimere le proprie valutazioni, abbia tenuto conto delle considerazioni svolte dagli altri organi e, in caso di disaccordo, se l'avviso del Comitato sia esente da vizi logici (2).
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(1) Nel senso di ritenere non necessaria la motivazione nel caso in cui l'Amm.ne intenda aderire al parte del C.P.P.O. v. Cons. Stato, sez. VI, 21 giugno 2001, n. 3313; Sez. IV, 12 aprile 2001, n. 2267; Sez. IV, 19 aprile 2001, n. 2367; Sez. VI, 22 gennaio 2001, n. 183.
(2) Cfr. C.G.A. 23 dicembre 1999, n. 683.
Nella motivazione della sentenza in rassegna si ricorda che, secondo indirizzi giurisprudenziali da ultimo prevalenti (cfr. C.G.A. 2 novembre 2001, n. 563, nonché Cons. Stato, sez. VI, 13 novembre 2001, n. 5808), in materia di equo indennizzo, l'ordinamento (cfr. art. 5 bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387 convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472) non mette a disposizione dell'Amministrazione una serie di pareri preordinati resi da organi consultivi diversi e dotati di identica competenza, sui quali orientarsi, ma affida al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (C.P.P.O.), il compito di esprimere un giudizio conclusivo anche sulla base di quello reso dalla Commissione medico ospedaliera (C.M.O.).
Pertanto, in quanto momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, il parere del C.P.P.O., pur non essendo vincolante, assume un rilievo peculiare.
V. in argomento in questa Rivista:
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Sentenza 12 agosto 2002 n. 4158
TAR LAZIO, SEZ. I - Sentenza 3 settembre 2002 n. 7556
TAR LAZIO, SEZ. II BIS - Sentenza 3 febbraio 2001 n. 867
TAR LAZIO, SEZ. I - Sentenza 2 novembre 2000 n. 8868
TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. III - Sentenza 10 maggio 2002 n. 2652
P. VIRGA, Non tutti i nodi sono stati sciolti dal nuovo decreto sull'equo indennizzo.
FATTO
1. Il signor Alfredo Muscarella, già ausiliario di ruolo presso la scuola media statale Gentili di Palermo, venne dispensato dal servizio a far data dal 24 marzo 1988 per infermità (cardiopatia ischemica stabile e spondiloartrosi diffusa con discopatia).
Le infermità furono riconosciute come dipendenti da causa di servizio con atto 3936 in data 6 febbraio 1989 del Provveditore agli studi di Palermo, adottato a seguito di verbale 404 in data 14 novembre 1988 della Commissione medica ospedaliera dell'ospedale militare di Palermo.
Nell'atto si precisava che lo stesso poteva essere modificato o revocato in seguito al parere del Comitato per le pensioni privilegiate in sede di richiesta di equo indennizzo, ai sensi della legge 20 novembre 1987, n. 472.
In effetti l'interessato in data 27 febbraio 1989 chiedeva liquidazione dell'equo indennizzo.
Il Comitato nella seduta del 22 settembre 1989 escludeva però la dipendenza delle infermità da fatti di servizio, rilevando:
- che la infermità di cardiopatia ischemica stabile era dovuta a predisposizione costituzionale individuale di natura degenerativa, legata anche all'età del soggetto;
- che la infermità di spondiloartrosi diffusa con discopatia era legata a fatti dismetabolici-degenerativi del tessuto connettivo di natura endogeno-costituzionale, in correlazione all'usura dello stesso conseguente prevalentemente al progredire dell'età;
- che sull'insorgenza e decorso dell'infermità, non può avere influito, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, il servizio prestato in ambienti chiusi, con mansioni inerenti alla qualifica rivestita e comunque non caratterizzato da particolari gravose condizioni di disagio.
Con atto n. 467 in data 22 giugno 1993, il Provveditore agli studi di Palermo respingeva quindi l'istanza del signor Muscarella, facendo richiamo al parere espresso dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie e ritenendo di doversi uniformare ad esso perché "immune da vizi logici della Commissione medica ospedaliera".
2. Il decreto del provveditore era impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale della Sicilia dal signor Muscarella, con ricorso 3380 del 1993, che era respinto con sentenza n. 1147 in data 27 maggio 1999.
La sentenza è stata appellata dal signor Muscarella, che ha sottolineato il difetto di motivazione del decreto in vertenza.
Si è costituito in giudizio il Provveditorato, che ha svolto puntuali controdeduzioni.
3. Alla pubblica udienza del 19 settembre 2002, i difensori delle parti hanno chiesto il passaggio in decisione della causa.
DIRITTO
Osserva il Collegio che, secondo indirizzi giurisprudenziali da ultimo prevalenti (cfr. C.G.A. 2 novembre 2001, n. 563, nonché C.S. VI, 13 novembre 2001, n. 5808), in materia di equo indennizzo, l'ordinamento (cfr. art. 5 bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387 convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472) non mette a disposizione dell'Amministrazione una serie di pareri preordinati resi da organi consultivi diversi e dotati di identica competenza, sui quali orientarsi, ma affida al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (C.P.P.O.), il compito di esprimere un giudizio conclusivo anche sulla base di quello reso dalla Commissione medico ospedaliera (C.M.O.).
Pertanto, in quanto momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, il parere del C.P.P.O., pur non essendo vincolante, assume un rilievo peculiare.
L'Amministrazione è pertanto tenuta solo a verificare se il Comitato, nell'esprimere le proprie valutazioni abbia tenuto conto delle considerazioni svolte dagli altri organi e, in caso di disaccordo, se l'avviso del Comitato sia esente da vizi logici (vizi ai quali risulta limitato anche il giudizio di legittimità; cfr. C.G.A. 23 dicembre 1999, n. 683).
Di conseguenza un obbligo di motivazione in capo all'Amministrazione è ipotizzabile solo nella ipotesi in cui essa, per gli elementi di cui dispone e che non sono stati vagliati dal Comitato, ritenga di non potere aderire al suo parere.
In caso di adesione non è invece necessaria alcuna particolare motivazione (cfr. anche C.S. VI, 21 giugno 2001, n. 3313; IV, 12 aprile 2001, n. 2267; IV, 19 aprile 2001, n. 2367; C.S., VI, 22 gennaio 2001, n. 183).
Alla stregua di tali principi, che il Collegio condivide, l'atto in vertenza risulta esente dai vizi dedotti dal signor Muscarella.
Ed invero, per quanto consta agli atti - il Comitato:
- ha puntualmente esaminato il carteggio inviatogli dalla Amministrazione e in particolare ha considerato il verbale della C.M.O., richiamandolo nel proprio parere;
- è pervenuto ad una conclusione diversa da quella della C.M.O., con valutazione che appare esente da vizi logici;
- a sua volta l'Amministrazione si è adeguata al parere del C.P.P.O. richiamandone la razionalità.
Per le ragioni che precedono, assorbita ogni ulteriore questione, l'appello va respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l'appello.
Compensa tra le parti le spese di questo grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, addì 19 settembre 2002 al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori: Andrea Camera, Presidente, Pier Giorgio Trovato, estensore, Raffaele Carboni, Antonio Andò, Vittorio Mammana, componenti.
Depositata il 7 novembre 2002.