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Giurisprudenza
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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 6 febbraio 2003 n. 628 - Pres. Varrone, Est. Allegretta - Costruzioni Lombardi s.r.l. (Avv.ti Visone e Colalillo) c. Provincia di Campobasso (Avv.ti Abbamonte e Iacovelli) ed altro (n.c.) - (conferma T.A.R. Molise 2 maggio 2001 n. 89).

1. Giurisdizione e competenza - Contratti della P.A. - Esecuzione del contratto - Controversie - Giurisdizione A.G.O. - Sussiste.

2. Giurisdizione e competenza - Contratti della P.A. - Rescissione del contratto di appalto - Controversie - Giurisdizione A.G.O. - Sussiste - Natura discrezionale degli atti adottati dell'Amministrazione - Irrilevanza - Fattispecie.

1. Sono devolute alla cognizione del giudice ordinario tutte le controversie sorte nella fase di esecuzione dei contratti stipulati dalla P.A., atteso che tali controversie hanno ad oggetto posizioni di diritto soggettivo inerenti al rapporto di natura privatistica sorto a seguito dell'aggiudicazione e della successiva stipula del contratto.

2. Ai fini della determinazione della giurisdizione dell'A.G.O. in ordine alle controversie relative alla fase esecutiva dell'appalto, non hanno alcuna incidenza gli atti dell'Amministrazione, anche quando quest'ultima si avvalga della facoltà conferitale dagli artt. 340 e seguenti della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F di modificare o sciogliere unilateralmente il contratto, con prosecuzione d'ufficio dei lavori in danno dell'appaltatore (alla stregua del principio nella specie è stato ritenuto che esulava dalla giurisdizione amministrativa, rientrando in quella dell'A.G.O. una controversia riguardante alcuni atti atti con cui l'Amministrazione appaltante aveva proceduto alla risoluzione di un contratto di appalto in corso di esecuzione e l'affidamento dei lavori stessi a terzi) (1).

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(1) Ha aggiunto la Sez. V che gli atti amministrativi adottati nel corso del rapporto di appalto, ancorchè rappresentino il risultato di valutazioni discrezionali da parte dell'Amministrazione, operano pur sempre nell'ambito paritetico del contratto e non costituiscono esplicazione di un potere di natura pubblicistica, ma esercizio di una facoltà accordata dalla legge ad uno dei contraenti in vista dell'interesse alla sollecita esecuzione dell'opera; essi, pertanto, sono inidonei a determinare una degradazione a interesse legittimo del diritto soggettivo dell'appaltatore all'esecuzione del contratto.

V. in tal senso Cass. civ., sez. un., 7 marzo 2001, n. 95, in Giust. civ. Mass. 2001, 352 ed in Urbanistica e appalti 2001, 752, secondo cui "il contratto di appalto di opere pubbliche è un contratto di diritto privato dal quale, una volta esaurita la procedura di affidamento dei lavori, sorgono diritti ed obblighi a carico di entrambi i contraenti. Da ciò consegue che gli atti con i quali l'Amministrazione esercita la facoltà di recedere dal contratto o di risolverlo unilateralmente con prosecuzione d'ufficio dei lavori in danno dell'appaltatore inadempiente non hanno natura provvedimentale e non debbono essere sottoposti all'esame del giudice amministrativo allorquando se ne contesti la legittimità, poichè la relativa controversia investe posizioni di diritto soggettivo, avendo ad oggetto il corretto esercizio di una facoltà accordata dalla legge ad uno dei contraenti in vista dell'interesse alla sollecita esecuzione dell'opera pubblica".

Sulla giurisdizione dell'A.G.O. per la fase esecutiva del contratto di appalto v. in questa Rivista:

TAR EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA, SEZ. II - Sentenza 27 gennaio 2003 n. 40

TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. I - Sentenza 29 maggio 2002 n. 3177

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 30 gennaio 2002 n. 515

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA - Sentenza 21 agosto 2001 n. 532

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 28 dicembre 2001 n. 6443

TAR LOMBARDIA, SEZ. III - Decreto presidenziale 5 giugno 2001 n. 1572 (con nota di A. PALOMBA, Sulla giurisdizione in tema di rescissione-risoluzione unitalerale da contratti d'appalto di pubblici servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni)

TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. I - Sentenza 21 febbraio 2001 n. 868

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 29 novembre 2000 n. 6325 

CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA - Ordinanza 30 marzo 2000 n. 1

P. VIRGA, Atti di ritiro della aggiudicazione e giurisdizione esclusiva.

 

 

FATTO

Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto dalla ricorrente impresa per l'annullamento degli atti con cui l'Amministrazione Provinciale di Campobasso ha proceduto alla riduzione di un contratto di lavori stradali che la stessa ricorrente aveva in corso di esecuzione e, in danno di questa, ha affidato a terzi l'esecuzione dei lavori così stralciati.

Ad avviso dell'appellante la controversia rientra nella giurisdizione del Giudice Amministrativo, vertendo sulla tutela di un interesse legittimo dell'appaltatore leso dall'esercizio di un potere discrezionale dell'Amministrazione. Riproposti nel merito i motivi dedotti in primo grado, l'istante conclude chiedendo che sia riformata la sentenza impugnata ritenendo la giurisdizione del Giudice Amministrativo e, per l'effetto, sia dichiarato ammissibile il ricorso di primo grado; sia accolto nel merito il proposto appello, con il conseguente annullamento degli atti impugnati. Vinti spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

Costituitasi in causa l'Amministrazione appellata controdeduce al gravame e ne chiede il rigetto siccome infondato sia quanto alla questione di giurisdizione sia quanto ai profili di merito. Con ogni conseguenza di legge.

Uditi i difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 18 giugno 2002.

DIRITTO

L'appello è infondato.

La causa riguarda gli atti con cui l'Amministrazione appellata ha proceduto alla riduzione di un contratto d'appalto di opera pubblica, che la ricorrente aveva in corso di esecuzione, ed all'affidamento a terzi, in danno di questa, dell'esecuzione dei lavori così stralciati.

Tale essendo l'oggetto del giudizio, la sentenza impugnata, con la quale il T.A.R. ha declinato la giurisdizione del giudice amministrativo, non merita censura alcuna.

Va esclusa, infatti, nella specie, l'applicazione dell'art. 6 della legge 21 luglio 2000 n. 205 e dell'art. 33, lett. d), del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, nel testo modificato dall'art. 7 della stessa legge, che attribuiscono ratione materiae alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto le procedure a mezzo delle quali si provvede ad affidare gli appalti di lavori pubblici. E ciò anche quanto al censurato affidamento di lavori a cottimo fiduciario, che non è contestato in sé, ma quale conseguenza del contestato inadempimento contrattuale dell'appaltatore.

Il criterio di riparto della giurisdizione da applicare, pertanto, non può che essere quello generale del cosiddetto petitum sostanziale, che ha riguardo alla natura della posizione giuridica soggettiva di cui si chiede tutela nei confronti della pubblica Amministrazione.

In materia di contratti della pubblica Amministrazione, secondo tale criterio, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario tutte le controversie sorte nella fase di esecuzione del contratto in quanto hanno ad oggetto posizioni di diritto soggettivo inerenti al rapporto di natura privatistica sorto a seguito dell'aggiudicazione e della successiva stipula del contratto.

Sulla natura e consistenza di tali posizioni, invero, non hanno alcuna incidenza gli atti dell'Amministrazione, anche quando questa si avvalga, come nel caso di specie, della facoltà conferitale dagli artt. 340 e seguenti della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F di modificare o sciogliere unilateralmente il contratto, con prosecuzione d'ufficio dei lavori in danno dell'appaltatore, nei casi ivi previsti, tra i quali il grave inadempimento di questo.

Gli atti suddetti, infatti, sebbene rappresentino il risultato di valutazioni discrezionali da parte dell'Amministrazione - discrezionalità cui l'appellante attribuisce valore e funzione dirimente - operano pur sempre nell'ambito paritetico del contratto e non costituiscono esplicazione di un potere di natura pubblicistica, ma esercizio di una facoltà accordata dalla legge ad uno dei contraenti in vista dell'interesse alla sollecita esecuzione dell'opera. Essi, per ciò stesso, sono inidonei a determinare una degradazione a interesse legittimo del diritto soggettivo dell'appaltatore all'esecuzione del contratto (cfr., da ultimo, Cass. SS.UU. 7 marzo 2001 n. 95).

Per le considerazioni che precedono, va declinata la giurisdizione del giudice amministrativo (il cui eventuale riconoscimento, in ogni caso, non avrebbe consentito il richiesto esame del merito della controversia, da restituire al giudice di primo grado a norma dell'art. 35 L. 6 dicembre 1971 n. 1034) e l'appello dev'essere respinto siccome infondato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l'appello in epigrafe indicato.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio nella complessiva misura di euro 5.000,00 (cinquemila) in favore dell'Amministrazione appellata.

Ordina che la decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 giugno 2002 con l'intervento dei Signori:

Claudio Varrone - Presidente

Corrado Allegretta - Consigliere rel. est.

Paolo Buonvino - Consigliere

Filoreto D'Agostino - Consigliere

Marco Lipari - Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to Corrado Allegretta F.to Claudio Varrone

IL SEGRETARIO

F.to Luciana Franchini

Depositata il 6 febbraio 2003.

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