TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. IV - Ordinanza 17 gennaio 2003 n. 277 - Pres. Monteleone, Est. Russo - Varriale (Avv.ti Violante e Pesole) c. Comune di Napoli (Avv.ti Pulcini e Crimaldi) - (ammette c.t.u., al fine di verificare la legittimità di un diniego di autorizzazione edilizia).
Edilizia ed urbanistica - Autorizzazione edilizia - Diniego - Sindacato del G.A. - Dopo la legge 205/2000 - Potere di verificare la legittimità del diniego - Mediante lo strumento della consulenza tecnica di ufficio - Sussiste - Fattispecie.
Ai sensi dell’art. 44, terzo comma, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924 n. 1054, come novellato dall’art. 1 della legge 21 luglio 2000 n. 205 (secondo cui è riconosciuta al giudice amministrativo la possibilità di fare ricorso, ove necessario, allo strumento della consulenza tecnica di ufficio in materia di giurisdizione esclusiva), il Giudice amministrativo , attraverso lo strumento della consulenza tecnica di ufficio, può esercitare il sindacato giurisdizionale in ordine ad un provvedimento di diniego di autorizzazione edilizia, al fine di verificarne la legittimità (1).
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(1) Alla stregua del principio è stata ammessa consulenza tecnica di ufficio allo scopo di verificare la legittimità di una determinazione dirigenziale con cui era stata negata l’autorizzazione edilizia per la realizzazione di un muro di contenimento e di sistemazione di una scarpata nel territorio del Comune di Napoli; in particolare, al fine di accertare se l’intervento progettato potesse comportare modifiche delle quote altimetriche, dell’andamento naturale del deflusso delle acque superficiali, e degli elementi caratteristici del paesaggio agrario, nonché la compatibilità dei progettati interventi con gli strumenti urbanistici.
Nel formulare i quesiti, il T.A.R. Campania ha precisato che, in caso di accertamento di incompatibilità delle opere progettate con gli strumenti urbanistici vigenti, poiché la situazione di dissesto del territorio era già nota al Comune di Napoli, è data al c.t.u. la possibilità di proporre soluzioni progettuali alternative, idonee a rendere compatibile l’intervento con i medesimi strumenti; e che tali soluzioni potranno essere fatte proprie dai ricorrenti, al fine di ottenere il riesame della domanda di assenso edificatorio.
Sull'impiego della consulenza tecnica nel processo amministrativo al fine di sindacare la legittimità del provvedimento v. di recente in questa Rivista:
TAR EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA, SEZ. I – Sentenza 12 luglio 2002 n. 928
TAR LAZIO, SEZ. II TER – Sentenza 11 luglio 2002 n. 6264
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Sentenza 5 marzo 2001 n. 1247
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA – Sentenza 10 febbraio 2001 n. 44
TAR VENETO, SEZ. I – Ordinanza 20 giugno 2001 n. 45
TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. III - Sentenza 11 dicembre 2000 n. 7702
D. DE CAROLIS, Brevi considerazioni sull’accesso al “fatto” da parte del giudice amministrativo mediante il sindacato sulla discrezionalità tecnica.
A. MADDALENA , La consulenza tecnica nel nuovo processo amministrativo.
G. SAPORITO e F. MARCONI, Un consulente tecnico di ufficio per il processo amministrativo.
G. SAPORITO, Discrezionalità tecnica e buona amministrazione.
L. IEVA, Valutazioni tecniche e decisioni amministrative.
PER L'ANNULLAMENTO
previa sospensione della disposizione dirigenziale n.635 del 20.7.2001, prot. n. 2976, con la quale il Comune di Napoli ha respinto l’istanza di autorizzazione per la realizzazione di un muro di contenimento e di sistemazione della scarpata in Napoli, alla via vicinale Piscinelle, ex Cupa Mandracchia n. 31 e di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto, ivi compresa la proposta del responsabile del procedimento del 15.5.2001 ;
Visto il ricorso con i relativi allegati, notificato in data 24.11.2001 e depositato il 4.12.2001 ;
Visti gli atti tutti della causa ;
Uditi, alla pubblica udienza dell’11 dicembre 2002, per i ricorrenti l’avv. F. Pesole e per il Comune resistente l’avv. B. Ricci, relatore il ref. P. Russo;
Visto l’art. 44, terzo comma, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924 n. 1054, come novellato dall’art.1 della legge 21 luglio 2000 n. 205;
Ritenuto necessario, ai fini del decidere, disporre una consulenza tecnica, a mezzo di funzionario nominato dal Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Napoli e Provincia ;
Ritenuto di assegnare al consulente tecnico i seguenti compiti:
Ritenuto di assegnare, per il deposito della richiesta documentazione nella Segreteria della Sezione, il termine complessivo di giorni novanta dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza ;
Ritenuto, altresì, di fissare il prosieguo del giudizio alla pubblica udienza del 4 giugno 2003, rinviando ogni altra pronuncia in rito, nel merito e sulle spese alla decisione definitiva ;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli Sezione Quarta - interlocutoriamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dispone l’incombente istruttorio di cui in premessa, nei termini e con le modalità ivi specificati e fissa l’udienza del 4 giugno 2003 per il prosieguo del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2002.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Pierluigi Russo) (Nicolò Monteleone)
Depositata in segreteria in data 17 gennaio 2002.