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Giurisprudenza
n. 6-2003 - © copyright.

TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. I - Ordinanza 19 giugno 2003 n. 550 - Pres. Ravalli, Est. Manca - Mattera (Avv. Pellegrino) c. Commissione esame di avvocato presso la Corte d’appello LE e Ministero della Giustizia (Avv.ra Stato) - (accoglie la domanda di sospensione).

Concorso - Per avvocato - Non ammissione agli esami orali - Nel caso in cui il giudizio negativo della Commissione di concorso sulle prove scritte sia smentito da alcuni pareri pro veritate prodotti in giudizio - Istanza di sospensione, finalizzata all’ammissione con riserva agli esami orali - Va accolta - Necessità che la Commissione esprima un nuovo giudizio sugli elaborati - Sussiste.

Va accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei giudizi negativi espressi da una Commissione per gli esami di Avvocato nei confronti delle prove scritte di un concorrente, ai fini dell’ammissione con riserva agli orali del concorrente stesso, tenuto conto del fatto che quest'ultimo ha accompagnato le censure relative alla legittimità formale degli atti impugnati ed in particolare alla motivazione del provvedimento di sua non ammissione agli orali, con la produzione di tre pareri pro veritate nei quali si formulano, in maniera articolata e, almeno prima facie ragionevole, una pluralità di considerazioni tecnico-giuridiche nella direzione della sufficienza degli elaborati stessi.

La Commissione dovrà comunque svolgere, in diversa composizione e prima dell’espletamento delle prove orali, un nuovo giudizio sugli elaborati medesimi, offrendo compiuta motivazione a sostegno delle proprie conclusioni (1).

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(1) In materia di concorso per l'abilitazione alla professione di avvocato v. in precedenza in questa Rivista:

TAR VENETO, SEZ. I – Sentenza  21 gennaio 2002 n. 137, secondo cui sussiste l’obbligo delle commissioni di motivare il voto negativo delle prove scritte previste per il concorso per l'abilitazione alla professione forense.

TAR PUGLIA-BARI, SEZ. I – Sentenza 17 gennaio 2001 n. 148, che - a seguito della mancata ottemperanza ad un ordine istruttorio con il quale era stato chiesto alla commissione di concorso di indicare quali erano le insufficienze riscontrate negli scritti del ricorrente, che avevano condotto ad escludere quest’ultimo dalle prove orali -  ha applicato la regola di giudizio, con conseguente accoglimento del ricorso.

TAR LIGURIA-GENOVA, SEZ. II - Ordinanza 9 novembre 2000 n. 1642, che ha ammesso con riserva alle prove orali un concorrente che non aveva superato le prove scritte previste per gli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, non essendo stati attivati sistemi atti a garantire uniformità di giudizio nella valutazione delle prove scritte.

A. L. TARASCO, La tutela giurisdizionale nel concorso per avvocato.

Sulla valutazione  delle prove di concorso v. in generale, sempre in questa Rivista:

P. VIRGA, Motivazione del voto negativo delle prove di esame

A. BENIGNI, Obbligo di motivazione e pubblici esami: la parola  passa  alla  Corte  costituzionale

A. BENIGNI, L’istruttoria nelle valutazioni delle prove scritte:  è veramente necessaria la lettura collegiale?

L. IEVA, Valutazioni tecniche e decisioni amministrative

CORTE COSTITUZIONALE - Ordinanza 3 novembre 2000 n. 466

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – Sentenza 17 luglio 2001 n. 3957

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – Sentenza 20 novembre 2000 n. 6160

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 25 settembre 2000 n. 5073

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Ordinanza 20 settembre 2000 n. 4711

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Ordinanza 20 settembre 2000 n. 4646

TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. III - Ordinanza 28 aprile 2000 n. 135

TAR LOMBARDIA - MILANO, SEZ. III - Ordinanza 7 febbraio 2000 n. 30

TAR LOMBARDIA -MILANO, SEZ. III - Ordinanza 29 dicembre 1999 n. 110

T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA, SEZ. I - Sentenza 3 febbraio 1999 n. 212

TAR PUGLIA, SEZ. I – Sentenza 17 gennaio 2001 n. 148

T.A.R. PIEMONTE, SEZIONE II - Sentenza 4 marzo 1999 n. 111

TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. V – Sentenza 17 ottobre 2000 n. 3784

TAR LIGURIA, SEZ. II - Sentenza 2 aprile 2001 n. 310

TAR SICILIA-CATANIA, SEZ. III - Sentenza 11 giugno 2001 n. 1219


 

 

Per l’annullamento

previa sospensione dell’esecuzione, nei limiti dell’interesse della ricorrente, dei provvedimenti di giudizio analitici e sintetici indicati nel verbale 25.2.2003 n. 67 della Commissione per gli esami di Avvocato presso la Corte d’Appello di Lecce per la sezione 2002, nonché del conseguenziale provvedimento di non ammissione alla prova orale degli esami medesimi, nonché ancora di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, ed in particolare, ove occorra, del verbale 28.11.2002 n. 1 nel quale sono indicati i criteri generali di valutazione che la Commissione ha fissato;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizi di:

COMMISSIONE ESAME DI AVVOCATO PRESSO CORTE D’APPELLO LE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Udito il relatore Ref. ETTORE MANCA e uditi altresì per le parti l’Avv. Pellegrino e l’Avv. dello Stato Musio;

Premesso che con alcune recenti ordinanze questo Tribunale respingeva istanze cautelari relative ai medesimi esami di avvocato ritenendo che le lacune motivazionali dei giudizi espressi dalla Commissione non giustificassero in via autonoma l’accoglimento del ricorso, poiché, "soprattutto in ragione dell’indirizzo che consente al giudice amministrativo una valutazione sulle manifestazioni di discrezionalità tecnica, così ridimensionando la funzione di strumento di verifica estrinseca dell’operato della p.a. proprio della motivazione, la parte sembra tenuta ad allegare qualche motivo di sostanziale erroneità della votazione finale, fornendo concreti elementi, quanto meno indiziari, a sostegno della sufficienza dei propri elaborati in rapporto ai criteri di valutazione indicati dalla Commissione esaminatrice, pur se ampi e generai quali quelli in oggetto";

osservato che, nel caso odiernamente in esame, la ricorrente ha accompagnato le censure relative alla legittimità formale degli atti impugnati, ed in particolare alla motivazione del provvedimento di sua non ammissione agli orali, con la produzione di tre pareri pro veritate nei quali si formulano, in maniera articolata e, almeno prima facie ragionevole, una pluralità di considerazioni tecnico-giuridiche nella direzione della sufficienza dei suoi elaborati;

ritenuto dunque, per un verso, che le condivisibili considerazioni sull’inidoneità della motivazione formulata dalla Commissione sono in questo caso efficacemente assistite dalla prospettazione di un interesse di natura sostanziale della parte, quello al riconoscimento dell’erroneità della prima valutazione, e, per altro verso, che l’apprezzabile contenuto dei predetti pareri rende il ricorso provvisto del necessario fumus anche con riguardo ai motivi concernenti il merito della valutazione medesima;

ritenuto pertanto che:

a) la Mattera vada ammessa agli orali, "con riserva";

b) la Commissione dovrà comunque svolgere, in diversa composizione e prima dell’espletamento delle prove orali, un nuovo giudizio sugli elaborati medesimi, offrendo compiuta motivazione a sostegno delle proprie conclusioni;

Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che sussistano i presupposti previsti dal citato art. 21;

P.Q.M.

Accoglie (Ricorso numero 933/2003) la suindicata domanda incidentale di sospensione, nei sensi indicati in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso a Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

LECCE, lì 18 giugno 2003

Aldo RAVALLI - Presidente

Ettore MANCA - Estensore

Depositata il 19 giugno 2003.

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