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n. 4-2002 - © copyright.

TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. I – Ordinanza 5 aprile 2002 n. 329 - Pres. Ravalli, Est. Ianigro - Pellegrino (Avv. Gianluigi Pellegrino) c. Ministero della Giustizia e Presidente concorso pubblico uditore giudiziario (Avv. Stato Pedone) - (accoglie la domanda di sospensione e trasmette gli atti al TAR Lazio).

1. Concorso - Concorso uditore giudiziario - Prove scritte - Giudizio di non idoneità per una sola delle tre prove scritte - In assenza di specifica motivazione - Appare illegittimo - Riesame da parte della commissione di concorso  - Va disposto in via cautelare.

2. Giustizia amministrativa - Competenza territoriale dei TT.AA.RR. - Ricorso avverso gli atti di un concorso per uditore giudiziario - Contenente censure suscettibili di travolgere la intera procedura concorsuale - Competenza del T.A.R. del Lazio.

1. Va ordinato in via cautelare il riesame della posizione di un candidato al concorso di uditore giudiziario che è stato ritenuto idoneo in relazione a due delle tre prove scritte previste, nel caso in cui il giudizio di non idoneità assegnato in relazione alla prova ritenuta insufficiente sia  privo di espressione neppure numerica di voto o comunque di altra motivazione e non consenta pertanto alcuna verifica circa la conformità del giudizio espresso ai parametri di valutazione predeterminati dalla Commissione giudicatrice e sulla correttezza e congruenza dell'iter logico posto a base della conseguente esclusione (1).

Da un giudizio negativo espresso con la mera formula conclusiva "non idoneo" non possono in alcun modo evincersi nè le ragioni di tale giudizio per la singola prova, anche rispetto ai parametri predeterminati dalla stessa Commissione, né il peso della sua inidoneità nella valutazione congiunta di tutte le prove che ha portato al giudizio conclusivo di non ammissione agli orali; in tal modo, il giudizio di sola "non idoneità" in una delle tre prove in assenza di altri elementi o valutazioni di supporto, viene ad essere del tutto sottratto da ogni sindacato, lede il diritto del candidato a conoscere le effettive ragioni poste a base della sua esclusione dal concorso e gli impedisce di predisporre una adeguata difesa in giudizio.

2. Va disposta la trasmissione degli atti al TAR del Lazio - Roma, quale giudice territorialmente competente, di un ricorso avverso gli atti del concorso di uditore giudiziario, nel caso in cui siano state prospettate censure suscettibili di travolgere la intera procedura concorsuale (nella specie, in particolare, le censure riguardavano la richiesta di annullamento del verbale n. 7 del 27.6.2001 relativo alla scelta di una nuova terna di temi per la prova scritta di diritto civile, non avendo la Commissione procedente operato con l'intervento di tutti i Commissari ex art. 18 R.D. n. 1860/1925).

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(1) Sulla insufficienza della espressione in forma numerica del giudizio di non idoneità ad un concorso pubblico v. di recente in questa Rivista Internet, TAR VENETO, SEZ. I – Sentenza  21 gennaio 2002 n. 137 (Pres. ed Est. Baccarini), secondo cui, in particolare, sussiste l’obbligo per le commissioni di concorso di motivare il voto negativo delle prove di esame (fattispecie relativa a concorso per abilitazione alla professione di avvocato).

V. anche in argomento, sempre in questa Rivista:

P. VIRGA, Motivazione del voto negativo delle prove di esame.

CORTE COSTITUZIONALE - Ordinanza 3 novembre 2000 n. 466

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – Sentenza 17 luglio 2001 n. 3957

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – Sentenza 20 novembre 2000 n. 6160

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 25 settembre 2000 n. 5073

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Ordinanza 20 settembre 2000 n. 4711

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Ordinanza 20 settembre 2000 n. 4646

TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. III - Ordinanza 28 aprile 2000 n. 135

TAR LOMBARDIA - MILANO, SEZ. III - Ordinanza 7 febbraio 2000 n. 30

TAR LOMBARDIA -MILANO, SEZ. III - Ordinanza 29 dicembre 1999 n. 110

T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA, SEZ. I - Sentenza 3 febbraio 1999 n. 212

TAR PUGLIA, SEZ. I – Sentenza 17 gennaio 2001 n. 148

T.A.R. PIEMONTE, SEZIONE II - Sentenza 4 marzo 1999 n. 111

TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. V – Sentenza 17 ottobre 2000 n. 3784

TAR LIGURIA, SEZ. II - Sentenza 2 aprile 2001 n. 310

TAR SICILIA-CATANIA, SEZ. III - Sentenza 11 giugno 2001 n. 1219

A. BENIGNI, Obbligo di motivazione e pubblici esami: la parola  passa  alla  Corte  costituzionale.

A. BENIGNI, L’istruttoria nelle valutazioni delle prove scritte:  è veramente necessaria la lettura collegiale?

L. IEVA, Valutazioni tecniche e decisioni amministrative.

A. L. TARASCO, La tutela giurisdizionale nel concorso per avvocato.

 

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione

del verbale 18.10.2001 n. 112 della Sottocommissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a 360 posti di uditore giudiziario, del conseguenziale provvedimento di non ammissione della stessa ricorrente alla prova orale, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale ed in particolare dei verbali 27.6.2001 n. 7 e 4.7.2001 n. 10 della Commissione, relativi rispettivamente al giorno di espletamento della prova scritta di diritto civile e alla seduta in cui sono stati stabiliti i criteri di valutazione;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PRESIDENTE CONCORSO PUBBLICO UDITORE GIUDIZIARIO

Udito il relatore Ref. RENATA EMMA IANIGRO e uditi altresì per le parti l'Avv. Gianluigi Pellegrino e l'Avv. dello Stato Pedone;

Considerato che la ricorrente non è stata ammessa agli orali del concorso per uditore giudiziario (O.M. 17.10.2000), in quanto non idonea su una delle tre prove scritte;

Visto che il Ministro della Giustizia ha proposto, con ricorso regolarmente notificato, istanza di regolamento di competenza ex art. 31 co. 5 L. 1034/71, indicando quale giudice competente il TAR del Lazio sede di Roma e che la ricorrente, alla udienza fissata per la discussione della domanda cautelare, ha dichiarato di aderire al trasferimento del ricorso al T.A.R. del Lazio;

Considerato, pertanto, che va disposta la trasmissione degli atti al TAR del Lazio-Roma quale giudice territorialmente competente, essendo state prospettate censure suscettibili di travolgere la intera procedura concorsuale, in particolare con riguardo alla richiesta di annullamento del verbale n. 7 del 27.6.2001 relativo alla scelta di una nuova terna di temi per la prova scritta di diritto civile, non avendo la Commissione procedente operato con l'intervento di tutti i Commissari (art. 18 R.D. n. 1860/1925);

Precisato che la ricorrente ha comunque insistito sulla necessità di una immediata pronuncia cautelare da parte di questo TAR, rappresentando ragioni di estrema urgenza in vista dell'imminente espletamento delle prove orali (già in corso), per i candidati appartenenti al distretto della Corte di Appello di Lecce;

Ritenuto che, alla luce di quanto emerso, occorre provvedere tempestivamente sulla domanda cautelare proposta;

Evidenziato che nella specie la ricorrente ha conseguito la idoneità negli elaborati di diritto penale e di diritto amministrativo, ed è risultata "non idonea" sul solo tema di diritto civile;

Ritenuto che, a parere del Collegio, in presenza di una valutazione di idoneità su due delle tre prove scritte espletate, il giudizio di "non idoneità" assegnato alla terza prova, in assenza di espressione neppure numerica di voto o comunque, di altra motivazione, non consente alcuna verifica circa la conformità del giudizio espresso ai parametri di valutazione predeterminati dalla Commissione, e sulla correttezza e congruenza dell'iter logico posto a base della conseguente esclusione;

Considerato che, nella fattispecie, il giudizio per ogni singolo candidato è espresso con la mera formula conclusiva "non idoneo", e che, pertanto, non può in alcun modo evincersi nè le ragioni di tale giudizio per la singola prova anche rispetto ai parametri predeterminati dalla stessa Commissione, né il peso della sua inidoneità nella valutazione congiunta di tutte le prove che ha portato al giudizio conclusivo di non ammissione agli orali;

Inoltre, il giudizio di sola "non idoneità" in una delle tre prove in assenza di altri elementi o valutazioni di supporto, viene ad essere del tutto sottratto da ogni sindacato, lede il diritto del candidato a conoscere le effettive ragioni poste a base della sua esclusione dal concorso, e gli impedisce di predisporre una adeguata difesa in giudizio;

Ritenuto che per le ragioni esposte va quindi accolta la domanda cautelare;

Considerato che la ricorrente stessa ha indicato quale tutela cautelare satisfattiva, il riesame della propria posizione da parte della Commissione in diversa composizione;

Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che sussistono i presupposti previsti dal citato art. 21;

P.Q.M.

A) Accoglie (Ricorso numero 785/2002) la suindicata domanda cautelare e per l'effetto dispone il riesame della posizione della ricorrente da parte di Commissione in diversa composizione, ovvero di altra Sottocommissione.

B) Dispone la trasmissione degli atti al T.A.R. del Lazio ‑ Roma, quale T.A.R. territorialmente competente.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a dame comunicazione alle parti.

LECCE, li 04 Aprile 2002

Aldo RAVALLI ‑ Presidente

Renata Emma IANIGRO ‑ Estensore

Pubblicata mediante deposito in data 5 aprile 2002.

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