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n. 1-2003 - © copyright.

TAR CAMPANIA-SALERNO, SEZ. I - Sentenza 20 gennaio 2003 n. 40 - Pres. Fedullo, Est. Mele - De Roberto (Avv. Visone) c. Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Salerno (n.c.) e Comune di Salerno (n.c.) nonché Regione Campania (Avv. Ciniglio) - (accoglie).

1. Edilizia ed urbanistica - Strumenti urbanistici generali - Adozione - Potere discrezionale dell’amministrazione - Sussiste in genere - Obbligo di specifica motivazione - Non sussiste.

2. Edilizia ed urbanistica - Strumenti urbanistici generali - Adozione - Obbligo di specifica motivazione - Non sussiste in generale - Sussiste invece in alcune ipotesi.

3. Edilizia ed urbanistica - Strumenti urbanistici generali - Adozione - Obbligo di specifica motivazione - Nel caso di variante peggiorativa della precedente destinazione - Sussiste.

4. Edilizia ed urbanistica - Strumenti urbanistici generali - Adozione - Obbligo di specifica motivazione - Nel caso in cui il sacrificio imposto al privato abbia carattere singolare e peculiare ovvero nel caso di reiterazione di vincoli espropriativi - Sussiste.

5. Edilizia ed urbanistica - Strumenti urbanistici generali - Adozione - Reiterazione di vincoli - Motivazione specifica - Necessità - Mancanza - Illegittimità.

1. In sede di disciplina urbanistica del territorio, la pubblica amministrazione gode in generale di un ampio potere discrezionale, da esercitare nel rispetto dei limiti e vincoli derivanti dalle superiori fonti normative e dai criteri di logicità e razionalità delle scelte da effettuare (1); la natura discrezionale del potere e la valenza programmatoria dell’atto si riverberano sul contenuto dell’obbligo di motivazione, nel senso che, in occasione della adozione di uno strumento urbanistico generale, le scelte discrezionali dell’amministrazione riguardo alla destinazione di singole aree non necessitano in genere di apposita motivazione, oltre l’indicazione delle ragioni che si possono evincere dai criteri generali seguiti nell’impostazione del piano (2).

2. Se la regola generale in materia di adozione di strumenti urbanistici (ricavabile anche dalle disposizioni della legge n. 241/1990) è quella della sufficienza di una motivazione generica della scelta urbanistica, anche in considerazione della ordinaria prevalenza dell’interesse pubblico urbanistico sull’interesse privato del proprietario del suolo inciso dalla pianificazione, tuttavia in talune specifiche ipotesi è necessaria una approfondita e ponderata valutazione comparativa degli interessi coinvolti e la conseguente esternazione (con adeguata motivazione della scelta effettuata) delle ragioni per le quali si ritiene prevalente l’interesse pubblico e recessivo quello privato.

3. L’obbligo di apposita motivazione è sussistente in capo alla p.a. nel caso di variante con finalità specifica ed oggetto circoscritto e quando comunque la nuova disciplina, incidendo in peius su situazioni meritevoli di particolare considerazione, venga a travolgere aspettative legittime qualificate da speciali atti dell’amministrazione, come la preesistenza di una lottizzazione convenzionata (3).

4. E’ necessaria una specifica ed adeguata motivazione anche nel caso in cui il sacrificio imposto al privato abbia carattere singolare e peculiare (4), nonché nel caso di prescrizioni che impongano o rinnovino vincoli preordinati all’espropriazione (5).

5. E’ illegittima una delibera di adozione di uno strumento urbanistico con il quale si reiterano dei vincoli di destinazione d’uso riguardanti determinati terreni, ove non sia stata fornita una puntuale e specifica ponderazione comparativa degli interessi, mediante apposita motivazione.

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(1) Cons. Stato, Sez. IV, 22 febbraio 1980, n. 114.

(2) Cons. Stato, Sez. IV, 17 gennaio 1989, n. 5; TAR Marche, 4 luglio 1996, n. 303.

(3) Cons. Stato, Sez. IV, 17 gennaio 1989, n. 5, cit.

(4) Cons. Stato, Sez. IV, 7 aprile 1997, n. 343; TAR Valle d’Aosta, 17 novembre 1990, n. 77; Cons. Stato, Sez. IV, sent. nn. 807/1980 e 330/1985.

(5) Cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 22 febbraio 1994 n. 159.

V. anche Corte Costituzionale, sent. 20 maggio 1999, n. 179, in questa Rivista n. 5-1999, secondo cui costituisce "diritto vivente" l’orientamento giurisprudenziale secondo cui "la reiterazione dei vincoli urbanistici decaduti per effetto del decorso del tempo può ritenersi legittima sul piano amministrativo se corredata da una congrua e specifica motivazione sulla attualità della previsione, con nuova ed adeguata comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti e con giustificazione delle scelte urbanistiche di piano tanto più dettagliata e concreta quanto più volte viene ripetuta la reiterazione del vincolo".

Sulla necessità di una motivazione specifica nel caso di adozione di strumenti urbanistici v. in precedenza in questa Rivista:

CONSIGLIO DI STATO, AD. PLEN.- Sentenza 22 dicembre 1999 n. 24

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – Sentenza 27 maggio 2002 n. 2899

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – Sentenza 6 febbraio 2002 n. 664

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 15 luglio 1999 n. 1237

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 9 aprile 1999 n. 594

TAR LOMBARDIA-BRESCIA – Sentenza 27 febbraio 2002 n. 372

TAR FRIULI-VENEZIA GIULIA - Sentenza 22 dicembre 2001 n. 933

TAR LIGURIA, SEZ. I – Sentenza 1° febbraio 2001 n. 89

TAR LOMBARDIA-BRESCIA – Sentenza 20 luglio 2001 n. 610

S. PELILLO, Attività pianificatoria e reiterazione dei vincoli urbanistici. L'intervento del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria.
 

 

 

per l'annullamento

del decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 1145 del 30-1-1996, di approvazione con prescrizioni e stralcio della variante di aggiornamento ed adeguamento del Piano Regolatore Generale Consortile, Agglomerato di Salerno;

della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 01769/AC del 29-12-1995, relativa alla approvazione di cui innanzi;

della delibera del Comitato Direttivo del Consorzio ASI n. 169 del 9-9-1994, di riadozione della variante di aggiornamento ed adeguamento del Piano Regolatore Consortile;

della delibera del Consorzio ASI di Salerno n. 171 del 13-7-1993;

della delibera di Giunta Municipale di Salerno n. 1271 dell’8-6-1994;

della delibera del Comitato Direttivo del Consorzio ASI n. 218 dell’1-8-1990, di adozione della variante di aggiornamento ed adeguamento del Piano Regolatore Generale Consortile, Agglomerato di Salerno;

(omissis)

FATTO

Con ricorso notificato il 27 giugno 1996 e depositato il 22 luglio 1996 il signor Domenico De Roberto, nella qualità di proprietario di un suolo sito alla località Siglia del Comune di Salerno, impugnava dinanzi a questo Tribunale amministrativo i provvedimenti in epigrafe specificati, relativi alla adozione ed approvazione della variante di adeguamento ed aggiornamento del Piano Regolatore Generale Consortile per l’agglomerato di Salerno, denunziandone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento.

Lamentava in proposito : 1) Violazione di legge ( art. 2, commi 11 e 11 bis, d.l. n. 159/1993) - eccesso di potere per sviamento perplessità, difetto di motivazione ed istruttoria – violazione del giusto procedimento e del principio di tipicità dell’azione amministrativa; 2) Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, carente istruttoria, difetto assoluto di motivazione – violazione dell’art. 42 Cost., dell’art. 2 d.l. n. 149/1993 e dell’art. 50 del dpr n. 218/1978; 3) Violazione della legge regionale 20-3-1982 n. 14, tit. II, punti 1.8 e 1.6 – eccesso di potere per irrazionalità ed iniquità; 4) Eccesso di potere e violazione di legge sotto ulteriori profili.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Regione Campania, deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

On decisioni istruttorie nn. 380/2001 e 1405/2001 venivano disposti incombenti istruttori.

All’esito la causa veniva discussa e trattenuta per la decisione all’udienza del 23-5-2002.

DIRITTO

Con il ricorso in esame il signor Domenico De Roberto impugna i provvedimenti in epigrafe specificati con riferimento alla destinazione urbanistica impressa ai terreni di sua proprietà in sede di variante di aggiornamento e di adeguamento del Piano regolatore Generale Consortile A.S.I.

Parte ricorrente premette di essere proprietario di un fondo rustico con entrostante fabbricato sito in Salerno alla via Siglia, dell’estensione di circa mq. 30000 (foglio 49, part. 33, 350, 317 e 187), specificando che lo stesso costituisce porzione residua di una più ampia estensione (mq. 101.589) già oggetto di procedura espropriativa per la delocalizzazione e ricostruzione del cementificio della "Italcementi s.p.a.".

Chiarisce, poi, che nel vecchio P.R.G. Consortile la destinazione urbanistica delle aree era , per le particelle 350 e 317, in parte a strada di progetto ed in parte a verde di rispetto, mentre per la particella 187 in gran parte ad area di servizio delle attrezzature consortili e per il resto a strada di progetto.

Evidenzia, quindi, che la variante di cui trattasi ha in parte confermato la precedente destinazione urbanistica (strada e verde di rispetto), mentre per il resto vi ha apportato modifiche da "area per attrezzature consortili" a "strada e verde di rispetto".

Rileva il Tribunale che la suddetta esposizione può ritenersi rispondente alla realtà e, quindi, essere assunta a dato fattuale sul quale sviluppare la decisione del Tribunale.

Ciò in quanto le affermazioni rese in proposito dal signor De Roberto, con l’ausilio di perizia tecnica giurata e documentazione, non sono state smentite dalle Amministrazioni resistenti e, come tali, possono ritenersi fatto pacifico; vi è, poi, da segnalare che, nonostante il Tribunale abbia richiesto al Consorzio ASI in sede istruttoria (ord. n.1405/01) una dettagliata relazione tecnica, con allegati grafici esplicativi, dalla quale evincere diacronicamente la destinazione urbanistica del terreno di proprietà del ricorrente, l’ente non ha ottemperato allo specifico ordine, limitandosi a trasmettere al giudicante solo la residua documentazione richiesta.

Deve ancora essere evidenziato, ai fini del corretto inquadramentio della questione, che le nuove determinazioni di destinazione urbanistica assunte con la variante per cui è causa trovano la loro giustificazione nella necessità di riproporre vincoli di destinazione d’uso da tempo scaduti.

Ciò è chiaramente evincibile dalla lettura della relazione illustrativa della variante, nella quale si specifica che "alla luce della normativa e della giurisprudenza, stante l’epoca di approvazione del PRT, i vincoli di destinazione d’uso dei territori di tutti gli agglomerati industriali dell’ASI risulterebbero decaduti e privi di efficacia".

Se ne riconosce, infatti, efficacia fino al 31 dicembre 1990, per effetto di proroghe legislative succedutesi nel tempo (l. n. 12/1988 e l. n.128/1990).

Analoghe considerazioni, con richiamo alla normativa del t.u. n. 218/1978, vengono svolte nella delibera del Comitato Direttivo dell’ASI di adozione della variante (n. 218 dell’1-8-1990).

Tanto premesso, dunque, la presente controversia deve correttamente essere inquadrata nella problematica generale della imposizione dei vincoli urbanistici ed, ancor più specificamente, in quella della rinnovazione degli stessi.

Costituisce principio generale in materia che, in sede di disciplina urbanistica del territorio, la pubblica amministrazione gode di un ampio potere discrezionale, da esercitare nel rispetto dei limiti e vincoli derivanti dalle superiori fonti normative e dai criteri di logicità e razionalità delle scelte da effettuare (Cons. Stato, IV, 22-2-1980, n. 114).

La natura discrezionale del potere e la valenza programmatoria dell’atto si riverberano, poi, sul contenuto dell’obbligo di motivazione, precisandosi, in linea di principio, che in occasione della formazione di uno strumento urbanistico generale le scelte discrezionali dell’amministrazione riguardo alla destinazione di singole aree non necessitano di apposita motivazione, oltre l’indicazione delle ragioni che si possono evincere dai criteri generali seguiti nell’impostazione del piano (Cons. Stato, IV, 17-1-1989, n.5; TAR Marche, 4-7-1996, n. 303).

Da quanto sopra emerge che la regola generale in materia (ricavabile anche dalle disposizioni della legge n. 241/1990) è quella della sufficienza di una motivazione generica della scelta urbanistica, anche in considerazione della ordinaria prevalenza dell’interesse pubblico urbanistico sull’interesse privato del proprietario del suolo inciso dalla pianificazione.

La vigenza nel nostro ordinamento di un principio generale di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa impongono, peraltro, in talune specifiche ipotesi l’effettuazione di una approfondita e ponderata valutazione comparativa degli interessi coinvolti e la conseguente esternazione (con adeguata motivazione della scelta effettuata) delle ragioni per le quali si ritiene prevalente l’interesse pubblico e recessivo quello privato.

Tale obbligo è stato inizialmente ritenuto sussistente in capo alla p.a. nel caso di variante con finalità specifica ed oggetto circoscritto e quando comunque la nuova disciplina, incidendo in peius su situazioni meritevoli di particolare considerazione, venga a travolgere aspettative legittime qualificate da speciali atti dell’amministrazione, come la preesistenza di una lottizzazione convenzionata ( Cons. stato, IV, 17-1-1989, n.5).

Successivamente, peraltro, si è ritenuta la necessità di una specifica ed adeguata motivazione in relazione alla singolarità e peculiarità del sacrificio imposto (Cons. Stato, IV, 7-4-1997, n. 343; TAR Valle d’Aosta, 17-11-1990, n. 77; Cons. Stato, IV, sent. nn. 807/1980 e 330/1985).

Essa è stata pure richiesta nell’ipotesi di prescrizione che pone o rinnova vincoli preordinati all’espropriazione (ex multis, Cons. Stato, IV, 22-2-1994 n. 159). Al riguardo la Corte Costituzionale (sent. n. 179 del 20-5-1999) ha, infatti, chiarito che costituisce "diritto vivente" l’orientamento giurisprudenziale secondo cui "la reiterazione dei vincoli urbanistici decaduti per effetto del decorso del tempo può ritenersi legittima sul piano amministrativo se corredata da una congrua e specifica motivazione sulla attualità della previsione, con nuova ed adeguata comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti e con giustificazione delle scelte urbanistiche di piano tanto più dettagliata e concreta quanto più volte viene ripetuta la reiterazione del vincolo".

Ciò posto, ritiene il Tribunale che nella fattispecie in esame ricorrono le condizioni previste dalla giurisprudenza per ritenere necessaria, ai fini della imposizione della scelta urbanistica, una peculiare ed approfondita valutazione comparativa dell’interesse pubblico con quello del privato, valutazione da esternarsi con puntuale e specifica motivazione.

Va, infatti, al riguardo evidenziato:

che ci si trova di fronte a vincoli pre-espropriativi (strada di piano), in parte reiterati ed in parte posti ex novo, con modifica della destinazione pregressa;

che sussiste il presupposto della "peculiarità" del sacrificio imposto, giacché si torna ad incidere con vincolo pre-espropriativo su di un soggetto già in precedenza pesantemente inciso da procedura ablatoria ed, inoltre, con previsioni che comporterebbero (v. perizia giurata, non smentita da contrari rilievi tecnici dell’amministrazione) anche la demolizione di manufatti esistenti;

che la suddetta peculiarità del sacrificio rafforza vieppiù l’operatività nel caso concreto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità dell’azione amministrativa, i quali impongono, successivamente ad una ablazione di rilevante entità ed in presenza di manufatti (preesistenti) destinati ad abitazione nella residua area di proprietà, di garantire, salvo preminenti ed insuperabili ragioni contrarie ostative, condizioni minime di dignitosa utilizzabilità e vivibilità degli stessi, richiedenti una qualche separazione ( a mò di filtro e diaframma ) con i vicini insediamenti industriali.

Orbene, emerge dagli atti di causa che una puntuale e specifica ponderazione comparativa degli interessi, così come obbligatoria, non è stata posta in essere dall’amministrazione nella fattispecie concreta.

Né risulta essere stata esaminata, ai fini della necessità e della attualità della scelta urbanistica, la effettiva situazione dei luoghi, caratterizzata, per come evidenziato da parte ricorrente e non smentito dall’amministrazione, dalla prossimità di una strada provinciale interessata da recenti interventi di ampliamento e dalla avvenuta realizzazione di opere di svincolo stradale difformi dalle previsioni di piano.

Le omissioni di cui innanzi, infatti, si rilevano dai provvedimenti impugnati e dagli atti endoprocedimentali dai primi richiamati, che risultano, pertanto, carenti nella motivazione.

Invero, la relazione illustrativa al Piano, le delibere di adozione, i provvedimenti di approvazione del Presidente della Giunta Regionale e della Giunta Regionale, nonchè le relazioni istruttorie richiamate non operano un espresso riferimento alla fattispecie per cui è causa, valutandola compiutamente, ma si limitano, invece, ad una generica e generale giustificazione delle scelte di piano riferite alla riproposizione dei vincoli di destinazione d’uso dei territori interessati ed all’adeguamento della viabilità di collegamento dell’area del cementificio con le cave di prelievo e la viabilità esterna, senza alcuna considerazione espressa degli elementi sopra evidenziati.

La genericità della motivazione produce illegittimità degli atti (cfr. Cons. Stato, V, 28-1-1992, n. 82).

Sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte, dunque, i provvedimenti impugnati devono essere annullati per la parte di interesse, risultando fondato il secondo motivo di ricorso.

Resta assorbito l’esame dei motivi primo, terzo e quarto del gravame.

Il principio della soccombenza e la peculiarità della controversia, nonché la considerazione delle ragioni di accoglimento del ricorso giustificano la condanna del Consorzio ASI al pagamento delle spese di causa, liquidate come da dispositivo, e la compensazione integrale delle stesse nei confronti del Comune di Salerno e della Regione Campania.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Salerno (Sezione I), definitivamente giudicando sul ricorso in epigrafe proposto da De Roberto Domenico, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei sensi in motivazione specificati.

Condanna il Consorzio ASI di Salerno, in persona del Presidente p.t., al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 2.500 (di cui euro 300 per spese), oltre IVA e CPA come per legge.

Compensa le spese di causa nei confronti del Comune di Salerno e della Regione Campania.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nelle Camere di Consiglio del 23 maggio e del 20 giugno 2002.

Alessandro Fedullo Presidente

Francesco Mele Consigliere est.

Depositata in segreteria in data 20 gennaio 2003.

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